Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di

comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al paragrafo menzionato riguardi il conto.

5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione, deve procurarsi la necessaria

documentazione dal titolare del conto.

F. Conti privati preesistenti documentati per altri scopi determinati. Un istituto

finanziario svizzero notificante che, per adempiere i suoi obblighi inerenti allo status di intermediario qualificato (qualified intermediary), di società di persone estera con l’obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign partnership) o trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign trust) derivanti da un accordo con l’IRS oppure i suoi obblighi stabiliti dal capitolo 61 del titolo 26 dell’IRC, ha in precedenza ottenuto dal titolare del conto documenti comprovanti che quest’ultimo non è né un cittadino statunitense né residente negli Stati Uniti non è tenuto a seguire la procedura di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione per i conti di valore inferiore o quella descritta alla lettera D paragrafi 1–3 della presente sezione per i conti di valore elevato.

III. Nuovi conti privati. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini

dell’identificazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti finanziari detenuti da persone fisiche e aperti dopo la data di determinazione («nuovi conti privati»).

A. Conti da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto finanziario

svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i nuovi conti privati o

separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le

disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i seguenti nuovi conti privati non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione:

1. un conto di deposito, sempre che il saldo del conto alla fine dell’anno civile o dell’appropriato periodo di rendiconto non superi 50 000 USD,

2. un contratto assicurativo con valore di riscatto, sempre che il valore di riscatto alla fine dell’anno civile o dell’appropriato periodo di rendiconto non superi 50 000 USD.

B. Altri nuovi conti privati. Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della

presente sezione, all’apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla fine dell’anno civile in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l’istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi

un’autodichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che consenta all’istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del