Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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(1) un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), oppure

(2) l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.

C. Ulteriori procedure applicabili ai conti privati preesistenti di valore inferiore.

1. La verifica della presenza di indizi statunitensi nei conti privati preesistenti di valore inferiore deve essere conclusa entro due anni dalla data di

determinazione.

2. Se per un conto privato preesistente di valore inferiore le circostanze

cambiano in modo tale che uno o più indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione sono attribuibili al conto, l’istituto

finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione.

3. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto di deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base alla presente sezione deve essere trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.

D. Procedura di esame allargata per i conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore superiore a 1 000 000 USD alla data di determinazione o al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di determinazione o di uno degli anni successivi («conti di valore elevato»).

1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di qualsiasi indizio statunitense di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nei dati esaminabili elettronicamente che detiene.

2. Esame dei documenti cartacei. Se le basi di dati esaminabili

elettronicamente dell’istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D paragrafo 3 della presente sezione, non sono necessari ulteriori esami dei documenti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste informazioni, per un conto di valore elevato l’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione anche nell’attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono contenuti, nei seguenti documenti

concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni: