Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino
statunitense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è
contemporaneamente contribuente in un’altra giurisdizione). L’istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte al momento dell’apertura del conto, includendo la documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC.
1. Se dall’autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione e chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense.
2. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o ha motivo di ritenere che l’autodichiarazione originaria è inesatta o inattendibile, l’istituto finanziario svizzero notificante non può riferirsi a essa e deve procurarsi
un’autodichiarazione valida, dalla quale risulti se il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se non è in grado di procurarsi un’autodichiarazione valida di questo tipo, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione.
IV. Conti commerciali preesistenti. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini dell’identificazione tra i conti preesistenti detenuti da entità di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di conti di istituti finanziari non partecipanti («conti commerciali preesistenti»).
A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che
l’istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i conti commerciali preesistenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i conti commerciali preesistenti con un saldo o
controvalore non superiore a 250 000 USD alla data di determinazione non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi oggetto di
comunicazione fino a quando il saldo o controvalore del conto non superi
1 000 000 USD.
B. Conti commerciali da verificare. Un conto commerciale preesistente che alla data di
determinazione registra un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD e un conto commerciale preesistente che non supera 250 000 USD alla data di
determinazione ma che il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di
determinazione o di uno degli anni successivi registra un saldo o un controvalore superiore a 1 000 000 USD deve essere verificato secondo le disposizioni di cui alla lettera D della presente sezione.
C. Conti commerciali soggetti a notifica. Dei conti commerciali preesistenti di cui alla
lettera B della presente sezione devono essere trattati come conti statunitensi oggetto di comunicazione solo quelli detenuti da una o più entità che siano soggetti