Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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un’altra giurisdizione partner se l’istituto finanziario svizzero
notificante determina ragionevolmente che il titolare del conto
possiede tale status sulla base del numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall’IRS, di informazioni di pubblico dominio o di informazioni in suo possesso. In tal caso, per il conto in questione non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche.
b) Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto
statunitense oggetto di comunicazione.
c) Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, l’istituto
finanziario svizzero notificante deve trattare il titolare del conto come istituto finanziario non partecipante, salvo che l’istituto finanziario svizzero notificante:
(1) si procuri dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto finanziario estero
certificato ritenuto adempiente o di un beneficiario effettivo esonerato in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense,
oppure
(2) verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente, il numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall’IRS.
4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense
oggetto di comunicazione. In riferimento al titolare di un conto commerciale preesistente non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l’istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se il titolare del conto ha soggetti controllanti, (ii) se il titolare del conto è una NFFE passiva, e (iii) se uno dei soggetti controllanti del titolare del conto è cittadino
statunitense o residente negli Stati Uniti. Per la presente disposizione l’istituto finanziario svizzero notificante deve seguire l’istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell’ordine più appropriato alle circostanze.
a) Per determinare i soggetti controllanti del titolare del conto l’istituto finanziario svizzero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso.
b) Per determinare se il titolare del conto è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto