Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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e) un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto gestito negli Stati Uniti;
f) una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
g) un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l’unico indirizzo di cui l’istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca non è da considerarsi indizio statunitense.
2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto, o finché il conto diventa un conto di valore elevato di cui alla
lettera D della presente sezione.
3. Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno qualsiasi degli indizi
statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, o se
cambiano le circostanze in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di
comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al paragrafo menzionato riguardi il conto.
4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a trattare un conto come conto statunitense oggetto di
comunicazione nei seguenti casi:
a) se le informazioni sul titolare del conto contengono un riferimento inequivocabile a un luogo di nascita negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
(1) un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato),
(2) un passaporto non statunitense o un altro documento d’identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato diverso dagli Stati Uniti, e
(3) una copia dell’attestazione della perdita della nazionalità statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per