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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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a) le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto;

b) il più recente contratto o documento di apertura del conto;

c) la più recente documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori;

d) ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e

e) ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali.

3. Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti. Un istituto

finanziario svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti cartacei di cui alla lettera D paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni:

a) la nazionalità o la residenza del titolare del conto;

b) l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;

c) il numero o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto,

attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;

d) l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (includendo un conto presso un’altra succursale

dell’istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario);

e) l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; e

f) l’esistenza per il conto di una procura o un’autorizzazione alla firma.

4. Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela. Oltre alla

ricerca elettronica dei dati e all’esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense oggetto di comunicazione qualsiasi conto di valore elevato (includendo altri conti addizionati a questo) assegnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense

specifico.

5. Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi.

a) Se dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identificato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conformemente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze,