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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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detenute partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo) sono considerati adempiuti.
2. Se, conformemente all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo, nel caso di una società d’investimento che sia un veicolo d’investimento collettivo, le
informazioni che devono essere notificate da tale veicolo sulla base delle
disposizioni del presente Accordo in riferimento alle partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo sono notificate dal veicolo d’investimento collettivo o da un’altra società d’investimento, gli obblighi di notifica di tutte le altre società d’investimento che siano istituti finanziari svizzeri tenuti ad allestire notifiche sulle partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo sono considerati
adempiuti in riferimento a queste partecipazioni.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, a un veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione svizzera non è negata la qualifica di istituto finanziario svizzero di cui alla
lettera E della presente sezione o altrimenti di istituto finanziario estero ritenuto adempiente semplicemente perché ha emesso quote cartacee al portatore, a condizione che:
a) il veicolo d’investimento collettivo non abbia emesso quote cartacee al portatore e non emetta tali quote dopo il 31 dicembre 2012 oppure, se il veicolo d’investimento collettivo ha emesso tali quote dopo il
31 dicembre 2012, le abbia riscosse tutte prima del 2 giugno 2014;
b) il veicolo d’investimento collettivo (o un istituto finanziario svizzero notificante) abbia espletato gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I e abbia notificato tutte le informazioni soggette a notifica in riferimento a tali quote, se sono state presentate per il riscatto o in rapporto ad altri pagamenti; e
c) il veicolo d’investimento collettivo o la sua banca custode abbia
riscattato o immobilizzato tali quote prima del 1° gennaio 2017.
V. Conti esclusi dai conti finanziari. I seguenti conti e prodotti sono esclusi dalla
definizione di conti finanziari e non sono pertanto trattati come conti statunitensi oggetto di comunicazione.
A. Conti o prodotti previdenziali specifici.
1. Conti o prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati,
2. polizze di libero passaggio ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 19947 sul libero passaggio (OLP), oppure