Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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informazioni ai sensi di tale Accordo o (ii) uno dei trustee che non è residente fiscalmente in Svizzera comunica le informazioni secondo le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
Cpv. 4
Il capoverso 4 precisa che, in deroga ai capoversi 1–3, un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera ai fini dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1 se almeno uno dei suoi trustee risiede in Svizzera. La residenza del trustee è determinata secondo i capoversi 1‒3.
Cpv. 5
La legge FATCA M1 prevede di autorizzare il Consiglio federale a stabilire i criteri relativi alla residenza, in particolare i criteri in base a cui un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1. Non è sufficiente un assoggettamento limitato dovuto all’imposta preventiva o a immobili situati in Svizzera per rendere un istituto finanziario residente in Svizzera secondo il capoverso 1. Inoltre, il Consiglio federale designa quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1. Ad esempio le banche cantonali, se non hanno la forma giuridica di società anonima, sostanzialmente non sono assoggettate, a condizione che non siano gestite sotto forma di società anonima. Le banche cantonali che non soddisfano le condizioni dell’allegato II dell’Accordo FATCA M1 sono quindi considerate istituti finanziari notificanti indipendentemente che siano o meno esentate da imposta.
5.2.2 Obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1
Art. 4 Obbligo di registrazione presso l’IRS
Cpv. 1
Gli istituti finanziari svizzeri notificanti sono tenuti a registrarsi presso l’IRS.
Cpv. 2
L’allegato II sezione I dell’Accordo FATCA M1 contiene un elenco dei «beneficiari effettivi esonerati». Si tratta di enti statali svizzeri (istituti delle assicurazioni sociali compresi), della Banca nazionale svizzera, delle organizzazioni internazionali e degli istituti di previdenza. Queste istituzioni non soggiacciono all’obbligo di registrazione presso l’IRS, ovvero non devono applicare la normativa FATCA.
Le tipologie di istituti di cui al capoverso 2 non devono pertanto registrarsi presso l’IRS:
a. gli istituti finanziari svizzeri menzionati nell’allegato II sezioni I–IV dell’Accordo FATCA M1;