Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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b. gli istituti finanziari che, in virtù delle disposizioni d’esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense, fanno parte delle categorie di cui all’allegato II sezioni I–IV dell’Accordo FATCA M1.
Art. 5 Obbligo di diligenza
Cpv. 1
Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono rispettare gli obblighi di diligenza per tutti i conti detenuti, che siano o meno conti oggetto di comunicazione.
Cpv. 2
Gli istituti finanziari svizzeri che hanno già completato la procedura di esame ai sensi dell’allegato I non devono ripetere la procedura a seguito del cambiamento di modello FATCA. Questa esenzione vale soltanto per i conti certificati alla data di entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1.
Cpv. 3
Conformemente all’allegato I, gli istituti finanziari hanno la possibilità di applicare le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Se questo diritto di opzione è esercitato, deve essere applicato a un gruppo di conti chiaramente delimitato o a tutti i conti. I criteri per i gruppi di conti delimitati possono essere stabiliti dall’istituto finanziario svizzero notificante, ad esempio tutti i conti con un valore superiore a un determinato importo.
Art. 6 Attenuazione degli obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1
In diversi punti l’Accordo FATCA M1 contiene delle opzioni di cui la Svizzera può avvalersi. Tali opzioni consentono in parte di accordare agli istituti finanziari una certa flessibilità nell’attuazione. La Svizzera mira a un’attuazione efficiente e poco costosa. Il Consiglio federale propone di utilizzare, ove appropriato, la flessibilità concessa.
Lett. a
Un istituto finanziario notificante può ricorrere a prestatori di servizi per adempiere i suoi obblighi di notifica e di diligenza derivanti dall’Accordo FATCA M1. Resta tuttavia responsabile dell’adempimento di tali obblighi.
Lett. b
Gli obblighi di diligenza per i conti di valore elevato differiscono da quelli per i conti di basso valore e prevedono una procedura di esame allargata. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono applicare ai conti di basso valore le procedure di esame allargate in materia di obblighi di diligenza previste per i conti di valore elevato. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono scegliere questa opzione per tutti i conti o per i gruppi di conti da essi chiaramente delimitati.