Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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esclusivamente il pagamento della multa. Visto il quadro in cui si iscrivono le multe afferenti a questa disposizione penale, per questa modalità di conclusione della procedura il limite massimo deve essere aumentato rispetto a quello previsto dalla DPA.
Art. 32 Falsa autocertificazione
L’autocertificazione soddisfa un obiettivo essenziale della normativa FATCA. Contiene indicazioni sulla residenza fiscale ed è quindi determinante per il corretto invio della notifica. Motivo per cui la persona oggetto di comunicazione deve fornire all’istituto finanziario informazioni complete e corrette al riguardo. D’altro canto, l’istituto finanziario ha l’obbligo di verificare con cura tali indicazioni. Questa suddivisione degli obblighi corrisponde alle reali possibilità delle parti. In ultima ratio, questa disposizione penale è necessaria all’esecuzione dell’obbligo: come l’obbligo stesso, è correlata alla disposizione penale relativa alla violazione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari. Può inoltre avere un effetto preventivo, rendendo consapevoli i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione dell’importanza delle indicazioni che figurano nell’autocertificazione. Dato che l’esattezza delle informazioni è essenziale, la commissione di falsa autocertificazione per negligenza non è prevista dall’Accordo FATCA M1. La disposizione penale deve inoltre garantire che le indicazioni riportate nell’autocertificazione siano sempre aggiornate e corrette. È pertanto punibile con la multa non solo chiunque fornisca sin dall’inizio false informazioni, ma anche chiunque non comunichi i cambiamenti delle circostanze (art. 13 della legge FATCA M1) o fornisca false informazioni al riguardo. Trattandosi di una disposizione penale intesa ad assicurare l’adempimento di un obbligo importante, la multa per il mancato rispetto è fissata conformemente al limite massimo di 10 000 franchi previsto dal CP per le contravvenzioni. Il mancato rispetto dell’obbligo di rilasciare un’autocertificazione corretta e completa è generalmente imputabile a persone residenti all’estero. Può risultare complesso perseguire tali persone a livello penale, segnatamente perché bisognerebbe fare ricorso all’assistenza giudiziaria estera, e un procedimento di tale tipo rischierebbe di non poter essere intentato alla luce della natura e dell’esigua gravità della contravvenzione. Benché possa indubbiamente essere avviato in absentia, un procedimento penale di questo tipo comporta un notevole dispendio di tempo.
Nell’ambito delle contravvenzioni relative all’autocertificazione è punito anche chi omette intenzionalmente di rilasciare un’autocertificazione a un istituto finanziario svizzero notificante. Questa integrazione può trovare applicazione soprattutto nei casi in cui sopraggiungono cambiamenti delle circostanze.
Art. 33 Denuncia spontanea
In virtù dell’applicazione della DPA (cfr. art. 34 della legge FATCA M1), la denuncia spontanea esente da pena prevista dall’articolo 13 DPA deve essere iscritta anche nella legge FATCA M1. Poiché le infrazioni alla legge FATCA M1 si distinguono a livello materiale dalle infrazioni di cui alla DPA, le condizioni della denuncia spontanea devono essere adeguate. Inoltre, anche a causa delle particolarità delle infrazioni punibili, viene precisato che, in caso di denuncia spontanea effettuata alle condizioni