Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

e l’IRS hanno concordato una procedura di trasmissione speciale, da disciplinare mediante ordinanza, il cui principio è altresì previsto dalla legge FATCA M1.

Art. 38 Modifica di un altro atto normativo

L’allegato descrive le modifiche rese necessarie dall’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, che prevede l’abrogazione dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. Tale abrogazione deve riflettersi anche nella legge d’attuazione ai fini della continuità della trasmissione delle informazioni. Una modifica della denominazione della legge è altresì necessaria per poter distinguere chiaramente tra i modelli 1 e 2.

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

La legge sottostà a referendum. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. È in linea di principio previsto che il Consiglio federale fissi l’entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2027.

6 Commento all’ordinanza d’esecuzione

6.1 Presentazione dell’ordinanza FATCA secondo il modello 1

L’ordinanza FATCA M1 consente in primo luogo di precisare, ove necessario, determinati termini ed espressioni contenuti nella legge FATCA M1. Tali precisazioni sono destinate sia all’AFC sia agli istituti finanziari. In secondo luogo, permette altresì di emanare alcune disposizioni transitorie rese necessarie dal cambiamento del modello FATCA.

6.2 Commento all’ordinanza FATCA secondo il modello 1

6.2.1 Disposizioni generali

Art. 1 Istituti finanziari residenti in Svizzera

Lett. a

L’articolo 1 si basa sulla norma di delega dell’articolo 3 capoverso 5 della legge FATCA M1. Al riguardo, il rapporto esplicativo chiarisce che un assoggettamento limitato dovuto all’imposta preventiva o a immobili situati in Svizzera non è sufficiente a stabilire la residenza di un istituto finanziario in Svizzera. L’articolo 1 dell’ordinanza FATCA M1 è concepito di conseguenza. La lettera a stabilisce innanzitutto che sono considerati residenti in Svizzera gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta. Nel contesto della normativa FATCA, si può trattare di entità o di persone giuridiche. Inoltre, sono considerati residenti in Svizzera secondo la lettera a anche gli istituti finanziari che vantano un’appartenenza economica (stabilimenti d’impresa; art. 4 cpv. 1 lett. b o art. 51 cpv. 1 lett. b LIFD).

Lett. b