Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
comunione ereditaria è sciolta al momento della divisione dell’eredità o della sua trasformazione in un’altra relazione giuridica (società semplice o società in accomandita). Il momento in cui l’istituto finanziario svizzero notificante può presumere che la comunione ereditaria sia stata divisa o sia stata trasformata in un’altra relazione giuridica è determinato sulla base degli obblighi di diligenza applicabili a una relazione con il cliente.
6.2.2 Possibilità di applicare la normativa statunitense
Art. 5
Se la legge FATCA M1 lo consente, gli istituti finanziari possono scegliere di applicare direttamente le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, come ad esempio nel caso delle procedure di diligenza di cui all’articolo 5 capoverso 3 della legge FATCA M1 o dell’obbligo di comunicare i cambiamenti delle circostanze di cui all’articolo 13 della legge FATCA M1.
6.2.3 Precisazione degli obblighi generali di notifica
Art. 6 Importo e qualificazione dei pagamenti
Cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce i criteri e le regole in base a cui devono essere determinati l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1, i versamenti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza FATCA M1 su un conto statunitense devono essere notificati secondo le lettere a–d a titolo di interessi, dividendi, proventi da alienazione o riscatto o di altri redditi.
Cpv. 2
Per quanto concerne gli interessi assoggettati all’imposta preventiva, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 13 ottobre 196541 sull’imposta preventiva (LIP), per l’applicazione della normativa FATCA il capoverso 2 considera interessi ai sensi del capoverso 1 lettera a segnatamente gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.
Cpv. 3
Sulla base dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP, ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1 il capoverso 3 definisce come dividendi ai sensi del capoverso 1 lettera b segnatamente le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di
41 RS 642.21