Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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previste, è accordata l’impunità non soltanto all’autore (principale), ma anche ai partecipanti (istigatori, complici). Questa disposizione così adeguata prevale sulla disposizione relativa alla denuncia spontanea esente da pena contenuta nella DPA. La denuncia spontanea a seguito di un’infrazione commessa per negligenza è esente da pena a più riprese e non una sola volta, come invece è il caso per un’infrazione intenzionale.
Art. 34 Procedura e autorità competente
Dal momento che le infrazioni alla legge FATCA M1 sono violazioni del diritto amministrativo federale, la procedura applicabile è quella della DPA. Per lo stesso motivo, la competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta all’autorità responsabile dell’applicazione del diritto fiscale nazionale e internazionale, ossia l’AFC. I rimedi giuridici contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinati esaustivamente nella DPA, che stabilisce anche la competenza delle autorità di ricorso.
Art. 35 Rinuncia al perseguimento penale
Secondo le informazioni delle autorità statunitensi, nel diritto statunitense non esistono disposizioni penali paragonabili a quelle degli articoli 28–32, che possono esporre al rischio di una doppia sanzione. Nel caso in cui dovessero essere emanate disposizioni di tal genere, l’articolo 35 prevede, in conformità dell’articolo 8 capoverso 3 CPP, che l’AFC possa prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità statunitense o se il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.
5.2.12 Disposizioni finali
Art. 36 Disposizioni d’esecuzione
Qualora siano necessarie precisazioni, il Consiglio federale deve poter ottenere un’apposita delega. Le disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione consentiranno di precisare determinati punti della legge. Inoltre, è ancora in corso di negoziazione un CAA. Alcune disposizioni destinate all’AFC potranno invece essere precisate mediante istruzioni.
Art. 37 Disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica
Il cambiamento del modello FATCA implica la necessità di certezza del diritto, in particolare per gli istituti finanziari. Nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2, l’autorità competente per gli istituti finanziari svizzeri nell’ambito della trasmissione delle informazioni è l’IRS. Con l’Accordo FATCA M1, l’autorità competente diviene l’AFC. L’entrata in vigore del modello 1 abroga automaticamente il modello 2. Tuttavia, per garantire la continuità del flusso di informazioni, nell’anno successivo all’entrata in vigore del modello 1 dovranno essere trasmesse le informazioni raccolte secondo il modello 2. Al termine di tale periodo non si potrà escludere che non siano state trasmesse tutte le informazioni. Di conseguenza, l’AFC