Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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Se si applica il criterio dell’assoggettamento fiscale illimitato secondo la lettera a, gli istituti finanziari esentati da imposta, come le banche cantonali, non sarebbero considerati residenti in Svizzera ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1. Conformemente al commento del rapporto esplicativo all’articolo 3 capoverso 5 della legge FATCA M1, l’ordinanza FATCA M1 considera residenti in Svizzera le banche cantonali esentate. Di conseguenza, la lettera b stabilisce in linea generale che gli istituti finanziari esentati da imposta costituiti secondo il diritto svizzero sono considerati residenti in Svizzera.
Art. 2 Trust regolamentati negli Stati Uniti
I veicoli di investimento collettivo organizzati sotto forma di investment trust o di unit trust che sono regolamentati negli Stati Uniti come organismi di investimento collettivo sono considerati risiedere in tale giurisdizione per via del loro legame con la stessa. L’articolo 2 prevede quindi che tali trust non siano considerati risiedere in Svizzera, indipendentemente dal luogo di residenza dei trustee.
Art. 3 Sede della direzione
L’espressione «sede della direzione» non è un termine giuridico svizzero, ma deriva dal diritto fiscale internazionale. L’articolo 3 definisce di conseguenza tale espressione come il luogo in cui si trova l’amministrazione effettiva, ossia il luogo in cui una società ha il suo centro economico ed effettivo, oppure dove si trova la direzione che opera normalmente nella sede della società.
Art. 4 Conti di persone defunte
L’allegato II sezione V lettera D dell’Accordo FATCA M1 prevede che un conto detenuto da una successione con personalità giuridica (estate) debba essere trattato come un conto escluso se la relativa documentazione comprende una copia del testamento della persona defunta o dell’atto di morte.
Nella common law, l’estate è una massa patrimoniale distinta, autonoma e indipendente giuridicamente ed economicamente. Nell’ordinamento giuridico di diritto civile, quale quello svizzero, la massa successoria non è invece autonoma giuridicamente, ma spetta per legge agli eredi del de cuius dal momento del suo decesso secondo il principio della successione universale. Gli eredi formano una comunione. Questi due concetti giuridici sono comparabili nella misura in cui gli eredi non possono disporre autonomamente dell’eredità prima dello scioglimento della comunione ereditaria.
L’articolo 4 pone i due concetti giuridici su un piano di parità per quanto concerne l’applicazione dell’Accordo FATCA M1. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono considerare i conti di persone defunte come conti detenuti esclusivamente da una successione dotata di personalità giuridica (estate) fino allo scioglimento della comunione ereditaria e possono trattarli come conti esclusi purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata, come un annuncio di morte pubblicato in un giornale. La