Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, e gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Cpv. 4

Il capoverso 4 definisce i proventi da alienazione o riscatto secondo il capoverso 1 lettera c.

Cpv. 5

Ai fini dell’applicazione della normativa FATCA è essenziale che gli istituti finanziari svizzeri notificanti comunichino in maniera completa i pagamenti a favore di un conto statunitense. Motivo per cui il capoverso 1 lettera d prevede che i versamenti su un conto statunitense debbano essere comunicati come altri redditi se non possono essere attribuiti a una delle tre categorie di cui alle lettere a–c. Il capoverso 5 definisce questi altri redditi. Per prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione si intendono segnatamente le prestazioni in caso di vita o di decesso e le prestazioni di riscatto nell’ambito di contratti assicurativi con valore di riscatto, nonché le prestazioni periodiche versate sotto forma di rendita, i rimborsi dei premi a seguito di decesso e le prestazioni di riscatto nell’ambito di contratti assicurativi di rendita. Sono considerati pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale le operazioni che generano utili provenienti da un investimento collettivo o da un titolo di partecipazione equivalente, ma nell’ambito delle quali il titolo stesso non subisce modifiche. Ciò riguarda segnatamente le distribuzioni in contanti di proventi o utili derivanti dall’alienazione di investimenti collettivi.

Art. 7 Valuta nel quadro della notifica

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono indicare, nelle informazioni che trasmettono, la valuta in cui sono espressi gli importi (cpv. 1). Il capoverso 2 elenca le valute possibili.

6.2.4 Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 8

Cpv. 1

Secondo il capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri notificanti sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui la loro qualità di istituto finanziario svizzero notificante diventa effettiva. Tale iscrizione va effettuata esclusivamente su un portale online.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2, al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la loro qualità di istituto finanziario svizzero notificante oppure cessano la loro attività commerciale gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono iscriversi spontaneamente