Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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presso l’AFC. Tale annuncio deve essere effettuato per scritto. L’AFC lo verifica e lo conferma all’istituto finanziario o gli comunica il motivo del suo rifiuto.

Cpv. 3

Secondo il capoverso 3, se un istituto finanziario svizzero notificante non detiene alcun conto statunitense deve comunque iscriversi presso l’AFC nei sei mesi successivi alla fine dell’anno civile interessato e comunicare che non gestisce alcun conto statunitense. Questo obbligo deriva dall’articolo 9 capoverso 1 della legge FATCA M1. Secondo l’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza FATCA M1, questa comunicazione non è considerata come annullamento dell’iscrizione nel registro degli istituti finanziari svizzeri notificanti.

I termini indicati dall’articolo 8 sono termini ordinatori. In generale, il termine ha carattere perentorio se la certezza del diritto o la tecnica amministrativa richiedono che i rapporti giuridici siano fissati in via definitiva alla scadenza di un dato termine senza possibilità di proroga con un atto interruttivo42. Contrariamente ai termini perentori, i termini ordinatori non comportano alcun cambiamento diretto dei rapporti giuridici. Se il termine indicato dall’articolo 8 scade senza essere utilizzato, l’AFC dà la possibilità all’istituto finanziario svizzero notificante, conformemente all’articolo 23 capoverso 3 della legge FATCA M1, di fornire chiarimenti in merito alle lacune accertate. Se l’istituto finanziario svizzero notificante non adempie il suo obbligo secondo l’articolo 8 dell’ordinanza FATCA M1, anche a seguito del sollecito dell’AFC, quest’ultima può punirlo con una multa in virtù dell’articolo 28 della legge FATCA M1 per violazione degli obblighi di trasmettere informazioni.

Cpv. 4

Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 della legge FATCA M1, il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del trust documentato dal trustee (trustee-documented trust, TDT) nell’ordinanza. Il capoverso 4 si ispira alla regolamentazione attualmente applicata nell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Quando il trustee iscrive presso l’AFC il trust che segue il principio TDT, al nome del trust va anteposta la dicitura «TDT=».

6.2.5 Obbligo di comunicazione dei cambiamenti delle circostanze in caso di

autocertificazione

Art. 9

L’articolo 13 della legge FATCA M1 non stabilisce termini per la comunicazione dei cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione. I termini sono definiti nella regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma è opportuno riprenderli

42 Cfr. DTF 2C_756/2010 consid. 3.2.2.