Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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La sicurezza dei dati in relazione alle informazioni trasmesse dagli Stati Uniti deve poter essere garantita in ogni momento. È pertanto indispensabile che soltanto i collaboratori delle amministrazioni fiscali cantonali che utilizzano l’autenticazione a due fattori abbiano accesso alla procedura di richiamo. Uno dei due fattori deve essere un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile (hardware token) necessario ad accedere a una rete (p. es. SwissID o SmartCard).
6.2.7 Sistema d’informazione
Art. 11 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
L’AFC gestisce un sistema d’informazione per tutti i tipi d’imposta rientranti nel suo ambito di competenza (cfr. p. es. art. 24 LSAI e art. 36a LIP). Per sistema d’informazione si intende ogni raccolta di dati personali in formato elettronico o di altro tipo. L’utilizzo di un sistema d’informazione ai fini della normativa FATCA secondo l’articolo 11 è reso necessario in particolare dalle grandi quantità di dati trasmesse ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1.
Cpv. 1 e 2
Il sistema d’informazione dell’AFC per la normativa FATCA viene gestito sia come sistema d’informazione autonomo sia come rete di sistemi d’informazione. Ciò consente di mettere in rete più sistemi d’informazione di diverse unità organizzative dell’AFC, nella misura in cui ciò sia utile ai fini di un trattamento più efficace dei dati in ambito di normativa FATCA.
Cpv. 3
Il sistema d’informazione è gestito su mandato dell’AFC sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), ossia del fornitore interno di prestazioni TIC dell’Amministrazione federale. Secondo il capoverso 3, il DFF può disciplinare nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.
Art. 12 Categorie dei dati personali trattati
Nel quadro dell’Accordo FATCA M1, l’AFC quale titolare del trattamento assume la funzione di sportello informativo. Ciò significa che trasmette agli Stati Uniti i dati ricevuti dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e, mediante una procedura di richiamo, trasmette alle amministrazioni fiscali cantonali i dati che ha ricevuto dagli dagli Stati Uniti. Inoltre, utilizza tali dati per la verifica di cui all’articolo 23 della legge FATCA M1 degli istituti finanziari svizzeri in merito all’adempimento dei loro obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e dei loro altri compiti secondo la legge FATCA M1. Conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza FATCA M1, l’AFC conserva tali dati al massimo per 20 anni.
L’articolo 12 autorizza l’AFC a trattare i dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’Accordo FATCA M1 (art. 1 cpv. 1 della legge FATCA M1). Occorre fare riferimento