Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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a livello di ordinanza affinché il Consiglio federale disponga di un margine di discrezionalità per riprendere eventuali modifiche.

6.2.6 Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS

Art. 10

Cpv. 1 e 2

Nel quadro dell’Accordo FATCA M1, l’AFC rappresenta la piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti nonché con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Essa attribuisce alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni le informazioni trasmesse automaticamente dagli Stati Uniti. Per le persone fisiche e gli aventi diritto, il numero di identificazione fiscale riveste grande importanza quale criterio incontestabile d’attribuzione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a legge FATCA M1, il numero d’identificazione fiscale delle persone fisiche in Svizzera è il numero d’assicurato AVS secondo la LAVS. Per le persone giuridiche, è il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201043 sul numero d’identificazione delle imprese.

Per poter attribuire ai Cantoni le informazioni ricevute dagli Stati Uniti, l’AFC ha bisogno di ricevere nei due mesi successivi alla fine dell’anno civile il numero d’identificazione fiscale di ogni persona fisica o ente giuridico imponibile illimitatamente in ogni Cantone. Anche i residenti in Svizzera assoggettati all’imposta alla fonte sono considerati persone fisiche imponibili illimitatamente. Per enti giuridici ai sensi dell’Accordo FATCA M1 sono intese in particolare le persone giuridiche.

Quali criteri d’attribuzione possono essere considerate soltanto le informazioni necessarie a identificare la persona fisica o l’ente giuridico in esecuzione dell’Accordo FATCA M1 e scambiate dagli Stati Uniti. Gli altri criteri d’attribuzione sono ad esempio il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio o il numero postale di avviamento di una persona fisica nonché il nome o la sede di una persona giuridica.

Cpv. 3

Se un numero o un altro attributo coincide con le informazioni trasmesse automaticamente dagli Stati Uniti, l’AFC le rende accessibili, mediante procedura di richiamo sicura e criptata, al Cantone in cui il soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente. Inoltre, l’AFC segnala alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo la CDI CH-USA (art. 16 cpv. 1 della legge FATCA M1).

Cpv. 4

43 RS 431.03