Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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elettronico. Se l’istituto finanziario presenta all’IRS una certificazione finale in applicazione delle disposizioni dell’accordo FFI, conformemente al capoverso 5 è esente dall’obbligo di conservarla. Nonostante l’accordo FFI giunga a scadenza, gli istituti finanziari sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I nonché le disposizioni dell’Accordo FATCA secondo il modello 2 per i periodi coperti dall’accordo FFI.

Art. 15 Registrazione presso l’IRS

L’Accordo FATCA M1 e l’Accordo FATCA secondo il modello 2 sono due strumenti indipendenti. Non esiste la possibilità di trasferire automaticamente la registrazione degli istituti finanziari. L’abrogazione del modello 2 e l’entrata in vigore del modello 1 comportano pertanto un obbligo di nuova registrazione. L’articolo 15 stabilisce in particolare la procedura da applicare affinché gli istituti possano continuare a utilizzare lo stesso numero GIIN quando l’istituto finanziario capofila (lead FI) si registra nuovamente in conformità della presente disposizione. La procedura riguarda soltanto gli istituti finanziari svizzeri e non comprende le loro succursali all’estero.

Art. 16 Trattenuta dell’imposta alla fonte

L’Accordo FATCA M1 dispensa in linea di principio dalla trattenuta dell’imposta alla fonte purché l’istituto finanziario rispetti gli obblighi dell’Accordo e sia di conseguenza registrato nel portale dell’IRS. Al momento del cambio di modello, tuttavia, esiste il potenziale rischio che l’istituto finanziario non appaia ancora sul portale dell’IRS, con la conseguenza implicita che un agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte dovrebbe in linea di principio procedere al suo prelievo. Per evitare questa eventualità, associata al cambiamento di regime derivante dall’Accordo FATCA M1, l’istituto finanziario deve comunicare tale cambiamento agli agenti entro 90 giorni (cpv. 1). La forma di comunicazione prevista vuole essere la più ampia possibile, ragione per cui l’obbligo è soddisfatto se l’istituto finanziario informa ad esempio tramite il proprio sito Internet (lett. b). Il capoverso 2 prevede che, se l’agente è informato e il numero GIIN non è ancora disponibile, per un periodo di 90 giorni l’agente non è tenuto a trattenere l’imposta alla fonte. Questo periodo di latenza è inteso in linea di principio a consentire all’istituto finanziario di procedere a una nuova registrazione per poter tornare a figurare sul portale dell’IRS. Il capoverso 3 dispone che, per essere esentato dalla trattenuta dell’imposta alla fonte, l’istituto finanziario deve aver informato l’agente pagatore e, di conseguenza, questi essere al corrente dell’assenza di iscrizione temporanea sul portale dell’IRS.

Art. 17 Informazioni trasmesse tardivamente

La Svizzera è la prima giurisdizione che cambia il modello FATCA. Si sono rese necessarie disposizioni transitorie, dal momento che i due accordi non sono intercambiabili e non possono coesistere. Di fatto, l’Accordo FATCA secondo il modello 2 è abrogato automaticamente dall’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1. Tuttavia, le informazioni relative all’anno civile antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 sono trasmesse durante il primo anno successivo alla sua entrata in vigore. Se la trasmissione deve essere assicurata ai sensi delle disposizioni