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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento

(UE) 2024/1358. DF

4Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto, queste devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.

5I dati trasmessi secondo l’articolo 102abiscapoverso 2 sono registrati nell’Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull’immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.

6Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

7La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all’unità centrale:

a. lo Stato Dublino competente, non appena quest’ultimo è stato determinato secondo il regolamento (UE) 2024/135127;

b. se il richiedente è preso o ripreso in carico conformemente al regolamento (UE)2024/1351, la data dell’arrivo in Svizzera;

c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza;

d. se l’allontanamento è eseguito con successo, la data dell’espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino;

e. se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) 2024/1351 o nell’ambito di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati (art. 56) la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l’esame della domanda o concede un titolo di soggiorno a una persona, la propria competenza;

f. se non sono stati rispettati i termini per un trasferimento Dublino, lo Stato di nuova competenza.

8I dati trasmessi all’unità centrale sono distrutti automaticamente al massimo dieci anni dopo il rilevamento dei dati biometrici. La SEM chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera all’Eurodac.

27 Regolamento (UE) 2024/351 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, GU L, 2024/1351 del 22.5.2024.