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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine
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Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento
(UE) 2024/1358. DF
a. hanno depositato una domanda d’asilo;
b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura;
c. sono stati salvati da un’emergenza in mare;
d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;
e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non Dublino;
f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.
2Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica:
a. i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità;
b. le impronte digitali e l’immagine del volto;
c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;
d. altri dati personali compresi i dati degni di particolare protezione secondo i capitoli II, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.
3I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).
Art. 102aterRegistrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac
1Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino25 la SEM è il Punto di accesso nazionale (NAP) ed è responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l’unità centrale.
2Le autorità seguenti possono registrare e consultare dati nell’Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/135826:
a. la SEM, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e la polizia aeroportuale: per l’adempimento dei propri compiti nel settore dell’asilo;
b. la SEM e le rappresentanze svizzere all’estero: per l’adempimento dei propri compiti nella procedura di ammissione di gruppi di rifugiati.
3Le autorità trasmettono i dati di cui all’articolo 102abiscapoverso 2 all’unità centrale entro 72 ore dal loro rilevamento.
e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.25 Tali Accordi sono elencati nell’all. 1.
25 Tali Accordi sono elencati nell’all. 1.
26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 102abis cpv. 1.