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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento

(UE) 2024/1358. DF

dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto, queste devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.

5I dati trasmessi secondo l’articolo 109k capoverso 2 sono registrati nell’Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull’immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM e alle autorità competenti.

6Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

7Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino11 la SEM è il Punto di accesso nazionale (NAP) ed è responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l’unità centrale.

8Se l’allontanamento è eseguito con successo, la SEM comunica all’unità centrale la data dell’espulsione o della partenza dal territorio degli Stati Dublino.

9I dati trasmessi sono memorizzati nell’Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente cinque anni dopo il rilevamento biometrico. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.

10Le autorità seguenti hanno accesso ai dati dell’Eurodac:

a. la SEM: per l’adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS;

b. la SEM, le rappresentanze e missioni svizzere all’estero, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione Politica del DFAE, nonché l’UDSC e i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti per il soggiorno di breve durata.

11Gli articoli 102b, 102c e 102e LAsi12 si applicano alle procedure di cui ai capoversi 1–8.

Art. 109lbis13Comunicazione di dati dell’Eurodac

1I dati personali registrati nel Sistema d’informazione Eurodac (art. 109k) non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

11 Tali Accordi sono elencati nell’all. 1.

12 RS 142.31

13 FF 2021 674