Progetto
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento
(UE) 2024/1358. DF
c. sono stati salvati da un’emergenza in mare;
d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;
e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato non Dublino);
f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.
2Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica:
a. i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità;
b. le impronte digitali e l’immagine del volto;
c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;
d. altri dati compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo i capitoli II, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.
3I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).
Art. 109l Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac
1L’UDSC, le autorità in materia di immigrazione e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita, l’immagine del volto e gli altri dati previsti dal regolamento (UE) 2024/135810 degli stranieri di età non inferiore a sei anni che:
a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non Dublino e non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il fermo e l’allontanamento;
b. soggiornano illegalmente in Svizzera.
2Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante il rilevamento dei dati biometrici gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.
3I dati di cui all’articolo 109k capoverso 2 sono trasmessi all’unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se la persona è incarcerata per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.
4Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109k cpv. 1.