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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento

(UE) 2024/1358. DF

Art. 102aquater28Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale

1Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei loro compiti legali, all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto o una consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS):

a. fedpol;

b. il SIC;

c. il Ministero pubblico della Confederazione;

d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

2La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/135829. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell’autorità nell’Eurodac siano soddisfatte.

3Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell’Eurodac. Il confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto o la consultazione tramite dati alfanumerici avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.

5In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.

Art. 102aquinquies

Verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac

1Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac e se necessario.

2Un esperto controlla le immagini del volto nel caso in cui la consultazione Eurodac avvenga solo tramite immagine del volto e dia risultato positivo.

3La SEM definisce le qualifiche di cui devono disporre gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 102c cpv. 5 e 6

5I dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

28 FF 2021 741

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 102abis cpv. 1