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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento

(UE) 2024/1358. DF

2La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/135814.

Art. 109lterDisposizioni esecutive relative all’Eurodac

Il Consiglio federale disciplina:

a. a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoversi 1 e 10 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;

b. la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109lquatercapoverso 2;

c. i dati dell’Eurodac ai quali hanno accesso le autorità;

d. le modalità relative alla sicurezza dei dati;

e. la collaborazione con i Cantoni;

f. la responsabilità del trattamento dei dati.

Art. 109lquater15Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale

1Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei loro compiti legali, all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali e dell’immagine del volto o una consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS):

a. fedpol;

b. il SIC;

c. il Ministero pubblico della Confederazione;

d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

2La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/135816. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell’autorità nell’Eurodac siano soddisfatte.

3Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell’Eurodac. Il confronto delle impronte digitali e dell’immagine del volto o la consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109k cpv. 1.

15 FF 2021 741

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109k cpv. 1.