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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 13 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento del regolamento

(UE) 2024/1358. DF

Art. 120d lett. e22

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

e. dell’Eurodac per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109k–109lquater della presente legge nonché agli articoli 102abis–102aquatere 102c capoversi 5 e 6 LAsi.

2. Legge del 26 giugno 199823 sull’asilo

Art. 99 rubrica, cpv. 1–4

Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell’immagine del volto

1Ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione di età non inferiore a sei anni sono rilevate le impronte di tutte le dita e l’immagine del volto. Il Consiglio federale può prevedere il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto per minori di età inferiore ai sei anni.

2Le impronte digitali e le immagini del volto sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita da fedpol e dalla SEM.

3Le nuove impronte digitali e immagini del volto sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.

4Se constata una concordanza con un’impronta digitale o un’immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

Art. 102abisSistema d’informazione Eurodac

1In virtù del regolamento (UE) 2024/135824 il Sistema d’informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:

22 FF 2021 674

23 RS 142.31

24 Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo