Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Paesi nelle medesime condizioni o costituire una restrizione dissimulata al commercio internazionale.

L’Accordo TBT segue gli stessi principi del GATT, vietando discriminazioni ingiustificate di membri dell’OMC sulla base di prescrizioni tecniche. Inoltre impone agli Stati membri di fondare le suddette prescrizioni su norme internazionali pertinenti e di provvedere affinché esse non limitino il commercio internazionale oltre lo stretto necessario.

Il divieto di importazione per pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è finalizzato alla tutela della morale pubblica (art. XX lett. a GATT). La misura attuale che limita il commercio in misura inferiore, ossia l’obbligo di dichiarazione – perlopiù disatteso – vigente dal 2014 per pellicce e prodotti di pellicceria forniti ai consumatori, non ha consentito di raggiungere l’obiettivo di protezione (v. considerazioni al n. 2.3): pertanto, l’introduzione di un divieto di importazione appare l’unica misura efficace a tale scopo.

Come ricordato al numero 6.1, le norme internazionali prese a riferimento sono i principi guida della WOAH in materia di benessere animale, che non rappresentano uno standard internazionale ma sono comunque largamente condivisi e rispettano le aspettative della società riguardo al benessere animale.

Il divieto di importazione non comporta una discriminazione tra Paesi nelle medesime condizioni, dato che l’USAV inserirà nell’elenco degli Stati da cui si potrà continuare a importare pellicce e prodotti di pellicceria tutti i Paesi che rinunciano a metodi che infliggono sofferenze agli animali. In tutti gli altri Paesi, le imprese che non ricorrono ai metodi in questione hanno la possibilità di ottenere una certificazione (v. considerazioni al n. 6.2).

Accordi con l’UE

L’Accordo di libero scambio è applicabile alle pellicce (art. 2 lett. i dell’Accordo i.c.d. con l’art. 1 lett. a e l’allegato della Convenzione internazionale del 14 giugno 198322 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, con l’allegato 1 della legge del 9 ottobre 198623 sulla tariffa delle dogane e con il n. 43 della Tariffa generale svizzera24), così come l’Accordo agricolo (art. 5 n. 1 i.c.d. con l’allegato 11 «relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale», appendice 6 capitolo I «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»).

Negli scambi tra l’UE e la Svizzera, l’Accordo di libero scambio vieta ogni nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente (art. 13 cpv. 1). Eccezioni per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della vita degli animali sono possibili, ma soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste anche dal diritto dell’OMC (divieto di discriminazione, proporzionalità [art. 20]). Per quanto riguarda la compatibilità del divieto di importazione con gli obblighi per la Svizzera derivanti dall’Accordo di libero scambio, si rinvia pertanto alle considerazioni relative all’OMC.

L’Accordo agricolo prevede che le Parti si astengano da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo, vale a dire consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse (art. 14 cpv. 2). In linea di principio, un divieto di importazione viola tale obbligo. Il 14 giugno 2023, alla Commissione europea è stata

22 RS 0.632.11

23 RS 632.10

24 Consultabile su: www.udsc.admin.ch > Documentazione > Moduli, volantini e pubblicazioni > Tariffa doganale - Tares