Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

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guenza, il controllo dei suddetti divieti di importazione non spetta per forza al veterinario cantonale. I Cantoni sono liberi di decidere se affidare tale compito al servizio veterinario cantonale o attribuirlo a un altro ufficio ritenuto più idoneo (p. es. autorità preposte al commercio e alla sicurezza). Per eseguire i controlli, possono inoltre avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte (art. 38 cpv. 1) ed esercitare il diritto di accesso (art. 39) ai locali, alle attrezzature e ai veicoli in cui si trovano le pellicce e i prodotti di pellicceria.

6.2.2 Nesso tra l’iniziativa e il controprogetto

La presente modifica della legge federale sulla protezione degli animali costituisce un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» (n. II cpv. 2), depositata il 14 giugno 2022. Il comitato d’iniziativa può quindi optare per un ritiro condizionato dell’iniziativa, vale a dire può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare (art. 73a cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 197616 sui diritti politici).

6.3 Ripercussioni

6.3.1 Ripercussioni per la Confederazione

In base all’analisi d’impatto della regolamentazione integrativa del 9 luglio 202417, il controllo del divieto di importazione comporterà un onere aggiuntivo pari all’incirca a un posto di lavoro a metà tempo. Per l’attività di supporto e coordinamento a favore delle autorità di controllo cantonali preposte all’esecuzione del divieto di commercio, occorre inoltre calcolare circa un posto a tempo pieno, a cui va aggiunta una spesa iniziale di poche centinaia di migliaia di franchi per la creazione di determinati elementi per la gestione dei controlli presso l’UDSC. L’intero onere supplementare per la Confederazione verrà compensato internamente.

6.3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Secondo l’analisi d’impatto della regolamentazione del 9 luglio 2024, per effettuare 100 controlli occorre circa un posto a tempo pieno. Le ripercussioni finanziarie concrete per i Cantoni dipenderanno dal numero di servizi e persone preposti al controllo del divieto di commercio.

Il progetto non ha invece alcuna ripercussione per i Comuni.

6.3.3 Ripercussioni sull’economia

Un’analisi d’impatto della regolamentazione risalente al 202318 ha esaminato le ripercussioni del divieto di importazione sull’economia. Le pelliccerie specializzate, le catene di moda e i rivenditori online dovranno chiarire i metodi di produzione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria da loro acquistati. Siccome già oggi occorre fornire indicazioni sulla provenienza e il metodo di produzione nel quadro del vigente obbligo di dichiarazione delle pellicce ed è possibile appurare in tempi relativamente brevi se delle pellicce e dei prodotti di pellicceria possono essere importati o meno, l’onere supplementare per gli operatori del settore dovrebbe però essere minimo. I relativi accertamenti possono essere compiuti con l’ausilio dell’elenco dei Paesi o di un certificato che

16 RS 161.1

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