Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

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attesta che una determinata pelliccia è stata ottenuta senza infliggere sofferenze agli animali.

Il divieto di importazione potrebbe avere un impatto critico sul settore delle pelliccerie, in quanto la scelta di pellicce a disposizione si ridurrà. Non sono però previste ripercussioni rilevanti per l’economia in generale.

6.3.4 Ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto posto in consultazione non ha ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3.5 Ripercussioni sull’ambiente e sulla società

Nel confronto internazionale, la Svizzera detiene solo una modesta quota di mercato per le pellicce, il che significa che il divieto di importazione ha uno scarso valore aggiunto in termini di miglioramento del benessere degli animali a livello mondiale. A prescindere da ciò, il divieto di importazione serve fondamentalmente al benessere degli animali e ha quindi un impatto positivo sull’ambiente. È anche ipotizzabile che il divieto di importazione possa lanciare un segnale ad altri Paesi. Anche i consumatori vengono sensibilizzati al tema della protezione degli animali.

6.4 Aspetti giuridici

6.4.1 Costituzionalità

In virtù dell’articolo 80 capoverso 2 lettera d Cost., la Confederazione disciplina l’importazione di animali e prodotti animali.

6.4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli obblighi internazionali della Svizzera discendono principalmente da un lato dall’appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che implica in particolare l’osservanza del GATT e dell’Accordo del 15 aprile 199419 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT) e, dall’altro, dall’Accordo del 22 luglio 197220 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio) e dall’Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo).

OMC

Il GATT vieta le restrizioni quantitative al commercio, tra cui i divieti di importazione, e il trattamento meno favorevole di merci estere rispetto a merci analoghe nazionali o di un altro Stato membro. Un diverso trattamento dei prodotti in base a processi e metodi di produzione che non si riflettono sulle caratteristiche fisiche del prodotto (p. es. legati al benessere animale nel caso dell’importazione di carne o pellicce) può comportare una violazione di tali obblighi.

Le restrizioni al commercio a tutela di interessi pubblici sono consentite se lo Stato membro in questione riesce a dimostrare che la misura adottata è necessaria ai fini di un obiettivo legittimo, come ad esempio la tutela della morale pubblica, e che non esistono misure per raggiungere tale obiettivo che limitano il commercio in misura minore (art. XX lett. a GATT). Una tale misura, benché basata sulla suddetta disposizione derogatoria, non può tuttavia comportare una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra

19 RS 0.632.20

20 RS 0.632.401

21 RS 0.916.026.81