Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine
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controlli e l’aumento dei procedimenti penali hanno prodotto progressi sostanziali. Poiché l’obbligo di dichiarazione quale alternativa meno rigida a un divieto di importazione si è rivelato inefficace, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, per ragioni legate alla protezione degli animali e alla tutela della morale pubblica, l’emanazione di un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali sia giustificata.
Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha pertanto avviato la procedura di consultazione sulle modifiche di ordinanze12 che prevedono un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Per «sofferenze inflitte agli animali», in questo contesto si intende la violazione dei principi guida dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH) concernenti il benessere degli animali (per maggiori dettagli su tali principi guida, v. le considerazioni al n. 6.1). La procedura di consultazione si è conclusa il 12 luglio 2024.
3 Scopi e tenore dell’iniziativa
3.1 Scopi dell’iniziativa
Scopo dell’iniziativa è proteggere gli animali utilizzati all’estero per la produzione di pellicce.
3.2 Tenore della normativa proposta
L’iniziativa esige un divieto di importazione per i prodotti di pellicceria ottenuti da animali maltrattati13.
3.3 Interpretazione e commento del testo dell’iniziativa
L’intento del comitato di iniziativa è di vietare l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi vietati dal diritto svizzero.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Valutazione degli scopi dell’iniziativa
L’obiettivo dell’iniziativa, ossia proteggere gli animali utilizzati all’estero per la produzione di pellicce, è in linea di principio condivisibile, in quanto sia la popolazione sia la politica attribuiscono una notevole importanza al benessere degli animali. Per questo motivo, il Consiglio federale persegue già finalità simili a quelle dell’iniziativa (v. considerazioni al n. 2.3). L’iniziativa esige però un divieto di importare pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi vietati in Svizzera, il che pone dei problemi sotto il profilo del diritto commerciale (v. considerazioni al n. 4.4).
4.2 Ripercussioni in caso di accettazione
In caso di accettazione dell’iniziativa, nella Costituzione federale verrebbe inserito un divieto di importare pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi vietati in Svizzera.
4.3 Pregi e difetti dell’iniziativa
Se da un lato l’obiettivo dell’iniziativa è in linea di principio condivisibile, dall’altro il relativo divieto appare però problematico sotto il profilo del diritto commerciale (v. considerazioni al n. 4.4). La Costituzione federale non costituisce inoltre il livello normativo
13 Cfr. https://alliance-animale.ch > pelz-stopfleber-initiative