Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa

1.1 Testo dell’iniziativa

L’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» ha il tenore seguente:

«La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2bis2

2bisL’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.

Art. 197 n. 153

15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis(Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2bisentro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale».

1.2 Riuscita formale e termini di trattazione

L’Iniziativa pellicce è stata sottoposta a esame preliminare4 dalla Cancelleria federale il 14 giugno 2022 e depositata il 28 dicembre 2023. Con decisione del 13 febbraio 2024, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 113 474 firme valide5.

L’iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale presenta un controprogetto indiretto al Parlamento. Ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento (LParl) il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto e il relativo messaggio entro il 28 giugno 2025. L’Assemblea federale decide in merito all’iniziativa popolare entro il 28 giugno 2026; essa può prorogare di un anno il termine di trattazione se almeno una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa (art. 100 e 105 cpv. 1 LParl).

1.3 Validità

L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)7:

a. è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;

b. tra i singoli elementi dell’iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;

c. non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

1RS 101

2La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

3Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

4FF 2022 1573

5FF 2024 393

6 RS 171.10

7 RS 101