Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine
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2 Genesi dell’iniziativa
2.1 Informazioni generali
L’Iniziativa pellicce è promossa dall’associazione Alliance Animale Suisse, che intende rafforzare la protezione degli animali come esseri viventi. Scopo dell’iniziativa è di introdurre un divieto di importazione per le pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali allevati o cacciati.
In una decisione di principio adottata il 10 aprile 2024, il Consiglio federale ha scelto di respingere l’iniziativa e di opporle un controprogetto indiretto.
2.2 Principale base legale con riferimento all’iniziativa: legge federale sulla protezione degli animali
L’articolo 80 Cost. impone alla Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. La legislazione in materia attua tale mandato: scopo della legge federale del 16 dicembre 20058 sulla protezione degli animali (LPAn) è infatti di tutelare la dignità e il benessere degli animali (art. 1). Chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 LPAn). Pertanto, chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 LPAn).
2.3 Sviluppi previsti negli ambiti politici interessati dall’iniziativa
Per diversi anni, il Consiglio federale si è sempre opposto ai divieti di importazione di prodotti di origine animale per ragioni legate alla protezione degli animali, tranne nel caso del divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi (cfr. art. 10a dell’ordinanza del 18 novembre 20159 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi e art. 5a dell’ordinanza del 18 novembre 201510 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord). Nell’ambito delle pellicce, ha cercato di responsabilizzare gli operatori del settore: dal 1° marzo 2014, essi sono infatti tenuti a dichiarare tra l’altro l’origine e il modo di ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria forniti ai consumatori (cfr. ordinanza del 7 dicembre 201211 sulla dichiarazione delle pellicce).
Nella sua decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha tuttavia incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare, sulla base dell’articolo 14 capoverso 1 LPAn, un progetto da porre in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Tale scelta è stata dettata dalla costante e capillare violazione del suddetto obbligo di dichiarazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), responsabile per i controlli delle pellicce, ha preso più volte contatto con il settore e ha emesso avvertimenti. Dall’inizio dei controlli, malgrado prescrizioni in materia di dichiarazione ancora più dettagliate non si sono però registrati miglioramenti significativi nella dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. L’alto numero di contestazioni, che nella stagione 2023/2024 hanno interessato il 60 per cento delle aziende controllate, evidenzia che molti punti vendita continuano ad applicare la dichiarazione delle pellicce in modo errato. Neanche l’inasprimento dei
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