Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

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importati in modo lecito (cpv. 3). L’obbligo di fornire giustificativi per poter provare che le pellicce e i prodotti di pellicceria sono legalmente in circolazione vale anche per l’importazione a scopi commerciali e il commercio.

Art. 14b Pellicce e prodotti di pellicceria: ottenimento senza infliggere sofferenze

agli animali

Le pellicce e i prodotti di pellicceria sono considerati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali se provengono da un Paese che vieta metodi di produzione che infliggono sofferenze agli animali (cpv. 1 lett. a). L’USAV emanerà un elenco di questi Paesi (cpv. 2).

L’importazione o il transito sarà consentito anche da Paesi che non vietano tali metodi se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono stati ottenuti secondo direttive di produzione riconosciute dall’USAV che vietano i suddetti metodi e se il rispetto delle direttive in questione è controllato da un organismo di certificazione indipendente (cpv. 1 lett. b).

Il Consiglio federale disciplinerà la procedura per l’inserimento di un Paese nell’elenco dell’USAV, il riconoscimento delle direttive di produzione da parte dell’USAV nonché i requisiti per gli organismi di certificazione svizzeri ed esteri (cpv. 3 lett. a e b). Inoltre fisserà degli emolumenti per coprire i costi sostenuti dall’USAV per il riconoscimento delle direttive di produzione e il controllo dell’adempimento dei requisiti legali da parte degli organismi di certificazione (cpv. 3 lett. c).

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva

Siccome l’acronimo «USAV» figura già nell’articolo 14b capoverso 2, la frase introduttiva è stata adeguata sotto il profilo redazionale.

Art. 24 cpv. 1bis–1quinquies

Pellicce e prodotti di pellicceria illegalmente in circolazione devono essere confiscati. Si procede al sequestro se, nel quadro di un controllo, non appare chiaro se le pellicce o i prodotti di pellicceria siano lecitamente in circolazione o meno (art. 1bis).

L’autorità di controllo dà alla persona interessata la possibilità di fornire la relativa prova, ossia di dimostrare che le pellicce e i prodotti di pellicceria sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali o sono stati importati o fatti transitare in virtù di una deroga (art. 14a cpv. 1). Non appena la prova è stata fornita, le pellicce e i prodotti di pellicceria vengono restituiti alla persona interessata, mentre in assenza di tale prova l’autorità competente li confisca (cpv. 1ter). Siccome l’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di cane e gatto sono vietati senza eccezioni, si procede sempre alla loro confisca (cpv. 1quater).

In linea di massima, le pellicce, i prodotti di pellicceria e le pelli di cane e gatto confiscati vengono eliminati. In caso di necessità particolari, ad esempio a scopi espositivi o di formazione, possono essere conservati (cpv. 1quinquies).

Art. 33 rubrica e cpv. 2

Il veterinario cantonale è competente per l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali sul piano cantonale (art. 33). Al contrario delle altre disposizioni in materia, i divieti di importazione di cui all’articolo 14 capoverso 2 riguardano pelli, pellicce e prodotti di pellicceria e non animali vivi. I controlli avvengono pertanto in negozi di abbigliamento e online e non in una detenzione di animali o in un macello. Per il controllo dei divieti di importazione di cui all’articolo 14 capoverso 2 occorrono quindi conoscenze e competenze diverse rispetto a quelle necessarie per verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla detenzione e al trattamento di animali vivi. Di conse-