Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

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tuttavia trasmessa l’iniziativa dei cittadini europei «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa), che esige l’introduzione di un divieto in tutta l’UE riguardante la detenzione e l’abbattimento di animali allo scopo esclusivo o principale di produrre pellicce e l’immissione sul mercato dell’UE di pellicce di allevamento e di prodotti che le contengono. Il 7 dicembre 2023, la Commissione europea ha invitato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare a fornire un parere sul benessere degli animali da pelliccia entro marzo 2025. Sulla base di tale parere, la Commissione europea deciderà entro marzo 2026 in merito alle richieste dell’iniziativa dei cittadini europei25, ossia comunicherà se ritiene opportuno proporre un divieto come quello previsto dalla suddetta iniziativa. Vi è quindi la possibilità concreta che l’UE vieterà l’importazione e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria persino se questi ultimi sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali. In tal caso, il divieto di importazione in Svizzera non costituirebbe un ostacolo al commercio con l’UE. Qualora l’UE dovesse invece rinunciare all’introduzione di un divieto di importazione e di commercio di pellicce e prodotti di pellicceria, il divieto svizzero di importazione rappresenterebbe un ostacolo al commercio. In questo caso sarebbe opportuno prevedere una soluzione o una disposizione derogatoria nel quadro della prospettata estensione dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo all’intera filiera agroalimentare.

6.4.3 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno.

6.4.4 Delega di competenze legislative

Il Consiglio federale disciplinerà le deroghe al divieto di importazione e di transito (art. 14 cpv. 4) ed emanerà disposizioni esecutive in merito all’obbligo della prova (art. 14b cpv. 3). L’USAV è autorizzato a emanare un elenco dei Paesi che vietano la produzione di pellicce infliggendo sofferenze agli animali (art. 14b cpv. 2).

25 GU C/2023/1559 del 21.12.2023.