Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine
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appropriato per un divieto di importazione specifico come quello per le pellicce e i prodotti di pellicceria, che andrebbe piuttosto ancorato a livello di legge.
4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Sotto il profilo del diritto commerciale, un divieto di importazione che fa riferimento alla legislazione svizzera pone dei problemi. Discriminare un prodotto sulla base di un metodo di produzione che non si riflette sulle caratteristiche fisiche del prodotto stesso applicando criteri del proprio diritto nazionale rappresenta in linea di principio una violazione degli impegni assunti nell’ambito del commercio internazionale e, in particolare, un’infrazione all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio del 30 ottobre 194714 (GATT). Sono sì possibili eccezioni, ma i relativi requisiti sono restrittivi (per maggiori dettagli sugli impegni internazionali, v n. 6.4.2) e non risultano soddisfatti nel caso in questione.
5 Conclusioni
L’iniziativa è problematica sotto il profilo del diritto commerciale e, di conseguenza, non compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Ancorare un tale divieto di importazione nella Costituzione federale è inoltre inappropriato. Si raccomanda pertanto di respingere l’iniziativa. Il controprogetto indiretto recepisce l’obiettivo dell’iniziativa e lo mette in pratica in una maniera maggiormente compatibile con gli obblighi in materia di commercio internazionale della Svizzera. Il controprogetto indiretto vieta inoltre anche il transito e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e crea le basi legali per misure volte a ritirare dalla circolazione pellicce e prodotti di pellicceria importati o commerciati illegalmente.
6 Controprogetto indiretto
6.1 Punti essenziali del progetto
Come già ricordato in precedenza, da un lato l’iniziativa persegue un obiettivo condivisibile, ma dall’altro risulta problematica sotto il profilo del diritto commerciale e del livello normativo (ancoramento del divieto nella Costituzione federale). Pertanto si è deciso di opporre all’iniziativa un controprogetto indiretto consistente in una modifica della legge federale sulla protezione degli animali. Anche il controprogetto prevede l’introduzione di un divieto di importare pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, ma a livello di legge e in una maniera meno problematica sotto il profilo del diritto commerciale. Esso non considera come causa di «sofferenze inflitte agli animali» tutti i metodi di produzione vietati dalla legislazione svizzera sulla protezione animale, ma soltanto quelli che violano i principi guida della WOAH concernenti il benessere animale. La WOAH è un’organizzazione interstatale con 183 Paesi membri, che si impegna in tutto il mondo a favore della salute animale. I suoi principi guida15 non definiscono uno standard internazionale specifico, come avviene invece ad esempio per l’uccisione dei rettili nel rispetto degli animali, ma sono comunque largamente condivisi e rispettano le aspettative della società riguardo al benessere animale. Tra i principi guida appena menzionati figurano la «libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie» e la «libertà dall’ansietà e dalle sofferenze». I partner commerciali saranno pertanto maggiormente disposti ad accettare un divieto di importazione basato su questi principi guida piuttosto che sulla legislazione svizzera sulla protezione degli animali.
Il controprogetto indiretto prevede anche un divieto di far transitare e commerciare pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenza agli animali. Ciò consente
14 RS 0.632.21
15 Consultabili su: www.woah.org > Animal welfare > Discover (consultato in data 25.4.2024)