Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 13 pagine

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di eseguire controlli non solo alle frontiere, ma anche nei negozi di abbigliamento in territorio nazionale e online, nonché di ritirare dalla circolazione le pellicce e i prodotti di pellicceria importati o commerciati illecitamente. Queste disposizioni non possono essere emanate a livello di ordinanza, ma necessitano di una modifica di legge.

6.2.1 Commento ai singoli articoli

Art. 14 cpv. 2–4

Il capoverso 2 è stato integrato con un divieto di importare, far transitare e commerciare pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (lett. a). Il divieto sancito alla lettera b, relativo alle pelli di cane e di gatto, vale già dal 1° gennaio 2013.

Come ricordato al n. 6.1, per la definizione di «sofferenze inflitte agli animali» sono determinanti i principi guida della WOAH in materia di benessere animale, e in particolare la «libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie» e la «libertà dall’ansietà e dalle sofferenze». Queste «libertà» previste dalla WOAH per gli animali corrispondono più o meno alla definizione di «benessere» secondo l’articolo 3 lettera b LPAn. Di conseguenza, le pellicce e i prodotti di pellicceria sono considerati ottenuti infliggendo sofferenze agli animali quando il benessere degli animali utilizzati per la loro produzione è gravemente compromesso (cpv. 3). Ciò è in particolare il caso quando le condizioni di detenzione pregiudicano in misura sostanziale le funzioni fisiologiche e il comportamento degli animali o ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, oppure quando non è più assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica. Il benessere degli animali è altresì gravemente compromesso se le condizioni di detenzione o il tipo di caccia procurano loro dolori, lesioni e ansietà, come accade ad esempio con l’allevamento in gabbie con pavimenti a griglia o con la caccia con tagliole e trappole a laccio. Non sono invece considerate un metodo che infligge sofferenze agli animali le cosiddette trappole a scatto, in cui gli animali entrano volontariamente e vengono quindi uccisi istantaneamente in modo adeguato alla specie.

Il Consiglio federale disciplina le deroghe al divieto di importazione e di transito di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (cpv. 4). Esse corrispondono alle eccezioni proposte nel quadro del progetto posto in consultazione menzionato al n. 2.3: saranno pertanto consentiti l’importazione e il transito di pellicce e prodotti di pellicceria per il consumo privato, come masserizie di trasloco, provenienti da un’eredità e per scopi espositivi e di ricerca non commerciali. Come nel diritto vigente, non sono invece previste deroghe per le pelli di cane e di gatto.

Art. 14a Pellicce e prodotti di pellicceria: obbligo della prova

Chi importa o fa transitare pellicce e prodotti di pellicceria deve dimostrare che essi sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali o rientrano in una deroga secondo l’articolo 14 capoverso 4 (art. 14a cpv. 1).

Chi commercia pellicce e prodotti di pellicceria deve dimostrare che essi sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali (cpv. 2). A differenza di quanto previsto per l’importazione e il transito, in questi casi non sono possibili deroghe, dato che le eccezioni che il Consiglio federale emanerà sulla base dell’articolo 14 capoverso 4 riguarderanno unicamente fattispecie senza finalità commerciali. Di conseguenza, le pellicce e i prodotti di pellicceria di cui all’articolo 14 capoverso 4 non possono essere commerciati nemmeno se sono stati importati legalmente. Se vengono ceduti a titolo gratuito a un terzo, a quest’ultimo occorre fornire i giustificativi necessari per consentirgli di dimostrare che le pellicce e i prodotti di pellicceria in questione sono stati