Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine

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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni

‒ le materie prime utilizzate, per esempio quando si impiega una materia prima differente o materie prime di origine differente;

‒ il processo di produzione, per esempio in caso di variazioni del processo che comportano una modifica del rapporto tra prodotti primari e sottoprodotti; oppure

‒ il flusso di merci, per esempio quando si acquistano combustibili o carburanti attraverso una catena di approvvigionamento nuova.

Sulla base delle indicazioni fornite, l’UFAM verifica se l’autorizzazione è ancora giustificata o se deve essere revocata. La notifica preventiva delle modifiche è nell’interesse di chi effettua un’immissione in commercio, poiché l’articolo 60 capoverso 1 lettere s e t LPAmb ora punisce l’immissione in commercio intenzionale di CC non conformi alle esigenze ecologiche di cui all’articolo 35d capoversi 1 o 4, nonché la fornitura di informazioni errate o incomplete.

Articolo 6 Dichiarazione delle merci all’importazione

Quando si importano CC rinnovabili o a basse emissioni bisogna comunicare all’UDSC, nella dichiarazione delle merci, l’ente di rilascio delle autorizzazioni (UFAM o UDSC), il numero di autorizzazione corrispondente e il titolare dell’autorizzazione (cpv. 1). Ciò permette all’UDSC di eseguire controlli automatizzati dei numeri di autorizzazione all’importazione (v. art. 7 cpv. 2 della presente ordinanza). Se al momento dell’introduzione nel territorio doganale la procedura di omologazione non è conclusa, la merce non può essere immessa in libera pratica e si applica il regime di deposito doganale di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera c LD. La merce deve essere immagazzinata separatamente e rimane nel deposito doganale fino a quando la domanda di omologazione non è stata accolta o la merce non viene riesportata.

Articolo 7 Esecuzione

Secondo il capoverso 1, l’UFAM esegue l’ordinanza. Controlla il rispetto delle relative disposizioni e può prelevare campioni di combustibili rinnovabili o di combustibili e carburanti a basse emissioni prodotti in Svizzera per individuare eventuali violazioni della presente ordinanza. Il prelievo di campioni da parte dell’UFAM deve essere limitato a chi effettua un’immissione in commercio i cui CC non possono essere sottoposti a campionamento dalle autorità doganali secondo l’articolo 7 capoverso 3.

Il capoverso 2 prevede che l’UDSC esegua un controllo automatizzato dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione nonché del numero e del titolare dell’autorizzazione all’importazione di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni. Il capoverso 3 consente all’UDSC di prelevare campioni, in funzione del rischio o su ordine dell’UFAM, all’importazione di CC rinnovabili o a basse emissioni o presso stabilimenti di fabbricazione nazionali. I campioni devono essere inviati a un laboratorio d’analisi designato dall’UFAM. Il laboratorio provvede a trasmettere i risultati delle analisi effettuate all’UFAM (cpv. 4).

Il capoverso 5 pone le basi affinché l’UFAM possa informare l’UDSC se chi effettua un’immissione in commercio importa o immette in commercio CC rinnovabili o a basse emissioni che violano l’articolo 35d capoverso 1, 2 o 4. Ciò è necessario in quanto in virtù dell’articolo 60 capoverso 3 LPAmb l’UDSC persegue e giudica i delitti di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettere s e t LPAmb.

Articolo 8 Trattamento dei dati

Per la comunicazione di dati personali e dati concernenti persone giuridiche è necessaria una base legale (cfr. art. 36 cpv. 1 della legge del 25 settembre 202016 sulla protezione dei dati [LPD] e art. 57s cpv. 1 della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). In virtù della ripartizione dei compiti all’interno dell’Amministra-

16RS 235.1

17 RS 172.010

10/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275