Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine

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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni

biodiversità. È considerata cambiamento di destinazione anche l’utilizzazione di superfici in precedenza non utilizzate. Sono superfici con un elevato stock di carbonio in particolare le foreste, le torbiere e le zone umide (cpv. 2). Per superfici con una grande biodiversità secondo il capoverso 3 si intendono, come nell’articolo 19c capoverso 4 OIOm, in particolare le superfici seguenti:

‒ superfici in zone protette che sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall’autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione;

‒ superfici che sono riconosciute come tali da accordi internazionali;

‒ oppure superfici che sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN).

Le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c coincidono nel contenuto con la corrispondente formulazione dell’articolo 19c OIOm. Il rispetto di queste disposizioni garantisce che l’uso dei CC immessi in commercio riduca in modo tangibile le emissioni di gas serra nell’arco dell’intero ciclo di vita, senza che ciò provochi lo spostamento di determinati impatti su altri settori ambientali o un cambiamento di destinazione di superfici con un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

Il calcolo dei gas serra e del carico inquinante viene effettuato dall’UFAM sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente e utilizzando valori standard per la fase di consumo. Il calcolo si basa sullo stato della tecnica, in particolare utilizzando la base di dati UFAM DQRv2:202213, il metodo della scarsità ecologica definito nella pubblicazione Ökofaktoren Schweiz 202114 oppure altri metodi di qualità comparabile in termini di verificabilità, trasparenza e completezza (v. cpv. 4).

Il capoverso 5 stabilisce in quali circostanze le esigenze di cui al presente articolo per combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni sono considerate in ogni caso soddisfatte senza che sia necessario fornire le indicazioni di cui all’allegato 2 per dimostrarlo.

Conformemente alla lettera a del capoverso 5, nell’ambito dell’immissione in commercio si presume che i CC prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni soddisfino sempre i requisiti. Ciò è in linea con la disposizione dell’articolo 12b capoverso 2 LIOm relativa all’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili. L’esecuzione di questo capoverso si baserà, nella misura del possibile, sulle basi già elaborate in relazione all’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili. Ciò riguarda sia la lista positiva dell’UDSC, sia la prova che una sostanza che non figura nella lista positiva è un rifiuto biogeno o un residuo di produzione biogeno.

Conformemente alla lettera b del capoverso 5, si presume altresì che siano in linea con le esigenze di cui all’articolo 3 capoverso 1, dato che i criteri ecologici sono i medesimi, tutti i carburanti rinnovabili per i quali è disponibile un’agevolazione fiscale valida secondo l’articolo 12b capoverso 1 LIOm. Ciò vale anche per le agevolazioni fiscali concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, poiché già in questo periodo l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 12b capoverso 1 LIOm non veniva concessa a nessun carburante derivante da derrate alimentari o alimenti per animali o a carburanti in diretta concorrenza con la produzione alimentare.

La lettera c del capoverso 5 specifica che anche per i CC rinnovabili in equilibrio di massa si presume che rispettino le esigenze di cui all’articolo 3 capoverso 1, a condizione che per ogni

13 Basi di calcolo secondo la banca dati degli inventari ecologici dell’Amministrazione federale, integrate con dati ottenuti dalla banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo possono essere richieste gratuitamente all’UFAM, [email protected].

14 La pubblicazione «Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Methodische Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz», disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente www.bafu.admin.ch > Temi > Economia e consumo > Pubblicazioni e studi > Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit. 7/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275