Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine
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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni
In virtù del capoverso 2, nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l’articolo 3 capoverso 5. La prova contiene le indicazioni riportate nell’allegato 2 e i relativi documenti, da allegare alla domanda, attestanti le indicazioni fornite. L’allegato 2 riprende, per quanto possibile, le indicazioni richieste anche secondo l’OBcarb nell’ambito dell’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b LIOm. Devono essere fornite solo le indicazioni di cui all’allegato 2, necessarie per la verifica a seconda del tipo e della produzione del combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni in questione. Le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e completo. In singoli casi, la prova può essere fornita anche in modo semplificato, qualora il combustibile o carburante sia stato prodotto sulla base di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto a livello nazionale o internazionale equivalente alle esigenze ecologiche di cui al presente articolo. In caso di equivalenza solo parziale dei requisiti, rimane l’obbligo di fornire le indicazioni e i documenti mancanti.
La prova del rispetto delle esigenze ecologiche sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 2 e di un calcolo effettuato dall’UFAM secondo l’articolo 3 capoverso 4 può essere fornita solo per i CC rinnovabili e a basse emissioni che sono stati gestiti e lavorati in modo separato lungo l’intera catena di approvvigionamento, poiché solo in questo modo è possibile verificare e ricostruire la tracciabilità del CC rinnovabile o a basse emissioni in tutte le fasi della produzione. Per i CC rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa, la prova è disciplinata dall’articolo 3 capoverso 5 lettera c.
Sulla base della domanda presentata, l’UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. L’UFAM ha la possibilità di pretendere dal richiedente indicazioni o documenti che esulano dagli allegati, qualora nel corso del processo di omologazione emerga la necessità di un approfondimento per la fornitura della prova (cpv. 3). Questa procedura offre la flessibilità d’esecuzione necessaria per poter reagire ai nuovi sviluppi, data l’ampia gamma di possibili materie prime, processi di trasformazione, prodotti e origini.
L’UFAM può inoltre obbligare il richiedente a far esaminare e confermare la correttezza delle indicazioni o dei documenti da parte di terzi indipendenti riconosciuti (cpv. 4). In questi casi i costi della verifica e dell’attestazione sono a carico del richiedente.
L’UFAM statuisce mediante decisione in merito all’approvazione di una domanda. Con il rilascio della decisione, emette un numero di autorizzazione valido di norma per sei anni a partire dal rilascio della decisione (cpv. 5). La limitazione temporale della validità è garanzia di una verifica periodica delle autorizzazioni già rilasciate, senza oneri eccessivi per le imprese interessate. L’UFAM può revocare un’autorizzazione rilasciata se risulta che i requisiti non sono più rispettati, per esempio se sono stati immessi in commercio CC non conformi alla domanda approvata. Il numero di autorizzazione deve essere utilizzato nella dichiarazione doganale preliminare e trasmesso anche all’organo d’esecuzione di cui all’articolo 4b capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 201715 sull’energia (OEn). Se un’autorizzazione è già stata rilasciata secondo l’articolo 12b capoverso 1 LIOm, il relativo numero di autorizzazione si applica anche all’immissione in commercio.
Articolo 5 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti delle materie prime e del processo di
produzione
L’articolo 5 obbliga chi effettua un’immissione in commercio a comunicare senza indugio all’UFAM tutte le modifiche che potrebbero comportare il mancato soddisfacimento delle esigenze. Si tratta primariamente di modifiche riguardanti:
15 RS 730.01 9/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275