Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine
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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni
immissione in commercio siano disponibili i giustificativi elencati nell’allegato 1. Allo stato attuale, nell’UE è ancora possibile utilizzare CC prodotti a partire da derrate alimentari e alimenti per animali. Pertanto, a norma del capoverso 5 dell’articolo in esame la prova basata sulla RED III deve essere limitata a quei CC per i quali si può presumere che non sono prodotti a partire da derrate alimentari e alimenti per animali e che non sono in diretta concorrenza con la produzione alimentare. Naturalmente, si presume che le certificazioni UE di cui all’allegato 1 siano in linea con le esigenze ecologiche di cui al capoverso 1 del presente articolo. Per i CC rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa, le esigenze ecologiche si ritengono adempiute solo se il soggetto che effettua l’immissione in commercio è certificato secondo un sistema volontario riconosciuto dall’UE nell’ambito dell’articolo 30 paragrafo 4 RED III o secondo un sistema nazionale riconosciuto secondo l’articolo 30 paragrafo 6 RED III. Inoltre, ogni immissione in commercio deve essere accompagnata da una documentazione del rispettivo sistema di certificazione che attesti che il combustibile o carburante appartiene a una delle seguenti categorie:
‒ il combustibile o carburante rinnovabile è stato prodotto a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni secondo l’allegato IX RED III. Oltre ai carburanti derivati da rifiuti e residui, l’allegato IX riguarda anche carburanti più avanzati per i quali non si può presumere in generale che i requisiti siano automaticamente soddisfatti o che non siano in diretta concorrenza con la produzione alimentare. Per questo motivo, sono escluse dal presente capoverso sia le alghe (all. IX parte A lett. a) sia altre materie cellulosiche di origine non alimentare (all. IX parte A lett. p), come ad esempio il miscanto cinese (Miscanthus sinensis). Per i CC ottenuti da queste materie prime sussiste tuttavia la possibilità di fornire la prova secondo l’articolo 4 capoverso 2;
‒ il combustibile o carburante rinnovabile è un carburante rinnovabile di origine non biologica secondo l’articolo 2 punto 36 RED III;
‒ il combustibile o carburante rinnovabile è un carburante derivante da carbonio riciclato secondo l’articolo 2 punto 35 RED III. La definizione include i CC prodotti a partire da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile non più idonei al riciclaggio, nonché CC prodotti a partire da gas derivante come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di trattamento dei rifiuti o da gas di scarico di origine non rinnovabile.
Per la prova secondo la lettera c è indispensabile richiedere la documentazione di accompagnamento per ogni fornitura, poiché il sistema di equilibrio di massa si basa sulla trasmissione di detta documentazione. La disponibilità di tale documentazione di accompagnamento è subordinata alla certificazione del soggetto che effettua l’immissione in commercio secondo un sistema volontario riconosciuto dall’UE nell’ambito dell’articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 o secondo un sistema nazionale riconosciuto secondo il paragrafo 6.
Per ulteriori CC a basse emissioni, menzionati nell’accordo politico COD 2021/0425, nell’UE al momento non esistono ancora basi per il calcolo delle emissioni e la certificazione. L’eventuale inserimento nell’allegato 1 della presente ordinanza potrà essere valutato non appena saranno disponibili queste basi. Lo stesso vale per gli adeguamenti dell’allegato IX RED III. Fino ad allora, per l’immissione in commercio di questi CC la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche deve essere fornita secondo l’articolo 4 capoverso 2.
Articolo 4 Procedura di omologazione
Questo articolo definisce la procedura di omologazione. Le domande di omologazione per l’immissione in commercio e la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche devono essere presentate all’UFAM, il quale può stabilire condizioni per la forma della domanda (cpv. 1). Per l’esame delle domande è previsto l’utilizzo, per quanto possibile, dell’infrastruttura IT del registro delle garanzie di origine.
8/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275