Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine

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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni

che i CC rinnovabili possano essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche, le quali (cpv. 3) devono essere fissate dal Consiglio federale tenendo conto di norme e standard internazionali. Il capoverso 4, infine, conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere esigenze ecologiche anche per i CC che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto ai CC fossili convenzionali (i cosiddetti «CC a basse emissioni»).

Con il presente progetto il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche per i CC liquidi e gassosi e, nel contempo, le varie possibilità per fornire la prova del loro adempimento. Il Consiglio federale si avvale della delega di cui al capoverso 4 dell’articolo 35d LPAmb e statuisce, con il presente progetto, che le esigenze si devono applicare anche all’immissione in commercio di CC a basse emissioni.

Le esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di CC rinnovabili e a basse emissioni sono identiche a quelle previste dall’articolo 12b LIOm per l’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili. Ciò consente di attingere a basi esistenti per l’esecuzione dell’agevolazione fiscale anche ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza. Allo stesso tempo, si evita l’obbligo di effettuare un ulteriore controllo sui carburanti per i quali l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha già rilasciato un’autorizzazione nell’ambito dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 12b LIOm.

Nell’ambito di una domanda di immissione in commercio, l’UFAM verifica l’adempimento delle esigenze e rilascia mediante decisione un’autorizzazione valida per sei anni. Si presume che i CC seguenti siano sempre conformi alle esigenze ecologiche:

‒ CC rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni;

‒ carburanti rinnovabili per i quali è disponibile un’agevolazione fiscale valida secondo l’articolo 12b capoverso 1 LIOm;

‒ CC rinnovabili o a basse emissioni per i quali esiste un certificato valido secondo l’allegato 1 dell’ordinanza e per i quali, per ogni immissione in commercio, è possibile dimostrare con la corrispondente documentazione di accompagnamento che la fornitura soddisfa i requisiti corrispondenti.

Ai CC che rientrano in una delle categorie indicate si applica una procedura di omologazione semplificata. Per CC differenti che lungo l’intero percorso commerciale o flusso di merci sono stati trasportati, depositati e lavorati separatamente da altri CC rinnovabili e a basse emissioni, la prova può essere fornita nel quadro dell’articolo 4 capoverso 2.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il progetto non comporta alcuna incompatibilità con il diritto internazionale e con il diritto dell’Unione europea (UE). La presente ordinanza si basa sulle disposizioni della direttiva (UE) 2018/20019, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413 («direttiva sulle energie rinnovabili» o «RED III»), creando per i CC rinnovabili e a basse emissioni una possibilità per fornire la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche anche per le merci in equilibrio di massa secondo l’articolo 30 RED III. In questo modo, in futuro tali CC potranno concorrere al computo anche per quanto riguarda gli strumenti di politica climatica ed energetica.

9 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, GU L, 2023/2413, 31.10.2023. 4/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275