Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine
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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni
zione federale, diversi servizi federali possono accedere ai dati personali e concernenti persone giuridiche raccolti nell’ambito della procedura di omologazione secondo l’articolo 4, nella misura in cui sono necessari per l’adempimento dei loro compiti (cpv. 1). Ciò vale per i compiti dell’UFE e del suo organo d’esecuzione relativi alle garanzie di origine per i CC secondo l’articolo 4a OEn e dell’UDSC per i suoi compiti d’esecuzione nell’ambito della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e dell’articolo 7 capoverso 2. Lo scambio di dati riduce l’onere per i soggetti interessati, in quanto di norma non devono più fornire informazioni aggiuntive. In particolare, vengono scambiati il numero di autorizzazione, incluso il titolare dell’autorizzazione, e tutte le informazioni che permettono controlli mirati secondo l’articolo 7 del presente progetto.
Articolo 9 Adeguamento degli allegati 1 e 2
Poiché gli allegati costituiscono le basi utilizzate per l’esame della domanda, il loro adeguamento viene delegato al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Eventuali variazioni avvengono d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) per garantire la coerenza con l’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili di cui all’articolo 12b LIOm.
Articolo 10 Modifica di altri atti normativi
All’allegato dell’OE-UFAM viene aggiunto il numero 11. Questa integrazione consente all’UFAM di riscuotere emolumenti in base al dispendio di tempo, fino a un massimo di 10 000 franchi, per l’elaborazione delle domande secondo l’articolo 3 della presente ordinanza. Tuttavia, di norma non è prevista la riscossione di un emolumento per le domande di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettere b e c (vale a dire in caso di onere proporzionato).
Articolo 11 Disposizioni transitorie
Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non saranno ancora state rilasciate omologazioni. Poiché la procedura di omologazione dell’UFAM può richiedere alcune settimane, si prevede che fino al xx xx 2025 si possano immettere in commercio CC rinnovabili o a basse emissioni anche senza previa omologazione dell’UFAM.
Articolo 12 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il xx xx 2025.
Allegato 1 Giustificativi per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa
Il presente allegato riporta l’elenco dei giustificativi per l’immissione in commercio di determinati CC rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa. Questi devono essere disponibili in caso di immissione in commercio secondo l’articolo 3 capoverso 5 lettera c, affinché il Consiglio federale possa presumere che siano soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 35d capoverso 2 LPAmb e all’articolo 3 OCoCr. Per effetto delle caratteristiche del sistema di equilibrio di massa basato sulla RED III, chi effettua l’immissione in commercio deve essere in possesso di una certificazione valida secondo un sistema volontario riconosciuto dall’UE nell’ambito dell’articolo 30 paragrafo 4 RED III o secondo un sistema nazionale riconosciuto secondo l’articolo 30 paragrafo 6 RED III (lett. a). Inoltre, ogni fornitura deve essere accompagnata dalla relativa documentazione che attesti che la merce corrisponde alle caratteristiche indicate nella lettera b numeri 1–3. Alla lettera a sono escluse sia le alghe (all. IX parte A lett. a RED III) sia altre materie cellulosiche di origine non alimentare (all. IX parte A lett. p RED III), come ad esempio il miscanto cinese (Miscanthus sinensis), non trattandosi di rifiuti o residui di produzione (v. anche commento all’art. 3).
11/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275