Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni
Se si tiene conto della regolamentazione dell’Unione europea, rientrano in questa definizione i CC a basse emissioni che corrispondono all’articolo 2 paragrafo 2 punto 35 RED III e che sono prodotti a partire dalle materie prime o dai vettori energetici seguenti:
‒ flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile, a meno che non siano idonei al riciclaggio di materie prime;
‒ gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile, a condizione che siano prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali.
Rientrano in questa definizione anche i CC di cui all’articolo 2 punti 10–12 dell’accordo politico sulla direttiva del 15 dicembre 202111 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno (COD 2021/0425).
Per CC rinnovabili in equilibrio di massa si intendono CC la cui catena di custodia è certificata secondo un sistema che consente di miscelare materie prime, combustibili o carburanti rinnovabili con caratteristiche di sostenibilità diverse (lett. c). L’equilibrio di massa semplifica il commercio di CC rinnovabili, in quanto consente di miscelare forniture di materie prime o CC aventi caratteristiche di sostenibilità diverse, ma di ritirare dalla miscela parti che presentano caratteristiche di sostenibilità specifiche. In tale contesto, la somma di tutte le partite ritirate dalla miscela ha le stesse caratteristiche di sostenibilità della somma di tutte le sostanze aggiunte alla miscela.
Le miscele di CC rinnovabili e fossili non vengono considerate ai fini dell’equilibrio di massa. Per tali miscele, la percentuale di CC rinnovabili al momento dell’immissione in commercio deve corrispondere alla proporzione dichiarata tra CC rinnovabili e fossili.
Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, la prova del rispetto delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 può essere fornita tramite un sistema volontario o nazionale riconosciuto a tal fine dall’UE secondo l’articolo 30 paragrafo 4 o 6 RED III. Le possibilità per fornire la prova in virtù della RED III sono riportate nell’allegato 1.
Articolo 3 Esigenze ecologiche
L’articolo 3 stabilisce le esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di CC rinnovabili e a basse emissioni. Poiché nell’ambito dell’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili esistono già dal 200712 requisiti ecologici per i carburanti rinnovabili e l’agevolazione fiscale continuerà a essere prevista fino al 2030, i requisiti ecologici ivi definiti vengono ripresi e si applicano quindi all’immissione in commercio di tutti i CC rinnovabili o a basse emissioni. Così facendo si garantisce che tutti i CC rinnovabili e a basse emissioni debbano soddisfare le stesse esigenze ecologiche.
Le esigenze ecologiche di cui ai capoversi 1 e 4 dell’articolo 35d LPAmb si considerano adempiute se il CC rinnovabile o a basse emissioni soddisfa tutti i requisiti indicati, e cioè se nell’arco dell’intero ciclo di vita emette almeno il 40 per cento in meno di gas serra (lett. a) e inquina l’ambiente al massimo il 25 per cento in più (lett. b) rispetto al corrispondente CC fossile convenzionale. Per entrambe queste esigenze si considera sempre l’intero ciclo di vita del combustibile o del carburante, a partire dall’estrazione delle materie prime fino alla produzione e al consumo dei CC, nonché al trattamento di rifiuti e residui. Vengono presi in considerazione anche i trasporti e l’infrastruttura utilizzata. Inoltre, come disciplinato dalla lettera c, per la coltivazione delle materie prime destinate alla produzione di CC rinnovabili non possono essere utilizzate superfici la cui destinazione è stata modificata successivamente al 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande
11Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno (EUR-Lex - 2021_425 - IT - EUR-Lex [europa.eu])
12 FF 2006 3889
6/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275