Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 14 pagine

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Ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni

4 Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Il campo d’applicazione dell’ordinanza comprende le esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di CC rinnovabili o a basse emissioni liquidi e gassosi (cpv. 1). L’ordinanza si applica sia ai CC totalmente rinnovabili o a basse emissioni sia a quelli che vengono immessi in commercio sotto forma di miscele con CC fossili. Sulla base del capoverso 5 dell’articolo 35d LPAmb, i seguenti CC rinnovabili sono esclusi dal campo d’applicazione della presente ordinanza (cpv. 2):

‒ etanolo per scopi di combustione, poiché in base alla qualità non è possibile tracciare una linea di demarcazione tra i diversi scopi di utilizzazione (p. es. paste combustibili, detergenti ecc.);

‒ piccole quantità fino a 25 litri di CC rinnovabili o a basse emissioni, nonché di carburanti importati come mezzi d’esercizio nel serbatoio di un veicolo. In entrambi i casi, l’esecuzione comporterebbe un onere sproporzionato. Inoltre, i carburanti trasportati come mezzi d’esercizio nel serbatoio di un veicolo sono esenti dall’imposta sugli oli minerali se sono conformi alle disposizioni dell’articolo 34 OIOm.

Articolo 2 Definizioni

In questo articolo vengono fornite le definizioni dei termini più rilevanti per la presente ordinanza. I carburanti rinnovabili sono già definiti nell’articolo 19a OIOm, quindi si rinuncia a fornire una definizione anche qui.

Per immissione in commercio in questo contesto si intende, come nella LPAmb, la prima trasmissione o cessione a titolo oneroso o gratuito di CC rinnovabili o a basse emissioni per la distribuzione o l’uso in Svizzera. L’uso privato equivale all’immissione in commercio se quest’ultima non è avvenuta in precedenza. Essendo già prevista un’esecuzione nell’ambito della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e poiché all’importazione di tutti i CC rinnovabili o a basse emissioni si applicano le disposizioni della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane (LD), l’esecuzione della presente ordinanza si baserà sui processi operativi esistenti, anche per quanto riguarda il momento dell’immissione in commercio. Per l’immissione in commercio, la presente ordinanza distingue tra importazione e produzione in Svizzera e, riguardo a quest’ultima, tra carburanti rinnovabili da un lato e combustibili rinnovabili e CC a basse emissioni dall’altro. Per le merci importate, la data di immissione in commercio coincide con l’immissione in libera pratica. Nel caso di produzione nazionale, per i carburanti – rinnovabili o a basse emissioni – e per i combustibili a basse emissioni la data di immissione in commercio coincide con la data in cui sorge il credito fiscale di cui all’articolo 4 LIOm. I combustibili rinnovabili non sono soggetti all’imposta sugli oli minerali, pertanto quelli prodotti sul territorio nazionale si considerano immessi in commercio se vengono trasmessi o ceduti per la prima volta a titolo oneroso o gratuito per la distribuzione o l’uso in Svizzera o se vengono consumati dal produttore stesso.

Ai sensi dell’ordinanza, in virtù dell’articolo 2 lettera b si considerano CC a basse emissioni quei CC che lungo tutto il loro ciclo di vita generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto ai CC fossili convenzionali disponibili sul mercato che vanno a sostituire. Si differenziano dai CC rinnovabili in quanto non sono prodotti a partire da un vettore energetico rinnovabile. A titolo di esempio si possono citare l’idrogeno blu e altri vettori energetici liquidi e gassosi basati sull’idrogeno blu.

10 RS 631.0 5/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275