Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine
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Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
ostacoli tecnici al commercio nell’iter di immatricolazione:
normalmente queste inutili procedure di immatricolazione
comportano costi per diverse centinaia di franchi e durano
svariate settimane. Una normativa semplificata sull’esempio della Germania può contribuire a intensificare la concorrenza.
In questo modo il Consiglio federale lancerebbe un segnale contro il crescente rincaro e i prezzi elevati della Svizzera,
senza oneri aggiuntivi.
VFAS in merito all’articolo 222s capoversi 4–10 OETV: Estensione delle disposizioni transitorie per i veicoli importati direttamente in Svizzera
Art. 222s27 Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2023
4
I veicoli delle categorie M1 e N1 privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 non devono essere muniti di un sistema di registrazione dei dati di eventi secondo l’articolo 102a capoverso 1.
5
I veicoli delle categorie M1 e N1 privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 non devono essere muniti di un sistema di assistenza alla frenata di emergenza, di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici o di rilevamento in retromarcia secondo l’articolo 103 capoverso 5.
6
I veicoli delle categorie M1 e N1 privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 non devono soddisfare l’esigenza relativa alla protezione da aggiornamenti software non autorizzati secondo l’articolo 103 capoverso 5.
7
L’esigenza relativa alla protezione da aggiornamenti software non autorizzati secondo l’articolo 103 capoverso 7 non si applica ai veicoli privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 7 luglio 2029. 8
I veicoli della categoria M1 e i veicoli della categoria N1 da essi derivati privi di approvazione generale UE, aventi un peso totale massimo di 2,50 t e importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 104a capoverso 2 sulla protezione dei pedoni.
928
I veicoli delle categorie M1 e N1 importati per uso proprio (art. 4 cpv. 1 OATV ) prima del 1° gennaio 2027, privi di approvazione generale UE e dotati di un’attestazione della conformità a prescrizioni californiane sui gas di scarico almeno equivalenti a quelle di cui all’allegato 5 numero 211, possono essere messi in circolazione senza verifica supplementare delle emissioni effettive su strada.
10
Ai veicoli importati o costruiti in Svizzera prima del 1° aprile 2027 si applica il diritto previgente per quanto riguarda l’allegato 9 numero 312 sulla larghezza del corridoio degli autobus.
Modifica / controproposta Motivazione
VFAS Il testo dell’articolo 222s capoversi 4–10 deve Come illustrato dall’USTRA nel rapporto
essere modificato come segue: esplicativo, i veicoli provenienti da mercati terzi «4 I veicoli delle categorie M1 e N1 privi di (soprattutto USA o Giappone) dispongono di approvazione generale UE importati o costruiti in standard elevati in materia di protezione
Svizzera prima del 1° gennaio 2027 2031 non ambientale e sicurezza. Tuttavia, non sempre devono essere muniti di un sistema di registrazione sono dotati di sistemi di sicurezza e assistenza dei dati di eventi secondo l’articolo 102a alla guida equivalenti a quelli richiesti nell’UE e capoverso 1. in futuro anche in Svizzera, che per di più solitamente non possono essere montati a
5I veicoli delle categorie M1 e N1 privi di posteriori. Senza una corrispondente
approvazione generale UE importati o costruiti in normativa, in futuro tali veicoli non potranno più Svizzera prima del 1° gennaio 2027 2031 non essere immatricolati in Svizzera. Con la
devono essere muniti di un sistema di assistenza modifica dell’articolo 220 capoversi 4–
alla frenata di emergenza, di emergenza di 10 l’USTRA può escludere da singole
mantenimento della corsia, di avviso di prescrizioni della parte terza veicoli importati disattenzione e stanchezza del conducente, di direttamente in Svizzera per uso proprio. L’uso
avviso avanzato della distrazione del conducente, proprio è comprovato dall’immatricolazione a di monitoraggio della pressione degli pneumatici o nome dell’importatore e l’ulteriore vendita non è limitata.
27Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024
(RU 2024 30).
28 RS 741.511
63/65 ASTRA-D-33DB3401/688