Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

• L’USTRA riconosce elevati standard di protezione ambientale e di sicurezza per i veicoli provenienti da

mercati terzi. Come si evince dal punto 1.19 pagina 24 del rapporto esplicativo di questa procedura di consultazione,

l’USTRA riconosce gli elevati standard di sicurezza dei veicoli privi di approvazione generale UE.

• Protezione a lungo termine della fiducia degli operatori del mercato e dei consumatori interessati. In caso di

attuazione del progetto la libertà di scelta dei consumatori verrebbe fortemente limitata. Per gli operatori di mercato che importano direttamente in Svizzera veicoli per uso proprio, deve essere mantenuta la prassi giuridica attuale, ossia le istruzioni del 27 febbraio 2014 sull’esonero dall’approvazione del tipo e la decisione del 20 dicembre 2012 concernente l’attestazione di conformità ai requisiti di protezione dei pedoni.

• Ripercussioni per l’economia nazionale. Le circa 100 PMI e

i relativi posti di lavoro sono direttamente interessati dagli inasprimenti richiesti. La cessazione delle attività post-vendita comporta perdite per fornitori, assicurazioni, fornitori di garanzie, organi di controllo e altri fornitori di servizi. Il venir meno di dazi doganali, IVA e tassa sul CO2 ha un impatto diretto anche sulla Confederazione. A causa dell’assenza di concorrenza

intrabrand, si prevede un aumento dei prezzi dei veicoli.

Complessivamente, le ripercussioni economiche dirette

superano le diverse centinaia di milioni di franchi, senza

considerare le ripercussioni indirette.

• Blocco delle immatricolazioni per le auto green. La

modifica richiesta si traduce in un divieto d’immatricolazione dei seguenti veicoli elettrici/marchi con un numero elevato di

immatricolazioni nei Paesi d’origine, come ad es. Rivian, Lucid, Ford F150 Lightning, Dodge Ram Electric ecc.

VFAS in merito all’articolo 104a capoverso 3 OETV: Accettazione di agevolazioni nazionali (perizie/schede tecniche) rilasciate da organi di controllo accreditati nell’UE.

Art. 104a25 Superficie frontale e sistema di protezione frontale

3

I sistemi di protezione frontale dei veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144.26

Modifica / controproposta Motivazione

VFAS Il testo dell’articolo 104a L’attuale situazione giuridica richiede in Svizzera il pieno

capoverso 3 deve essere rispetto delle disposizioni sulla protezione dei pedoni

modificato come segue: (regolamento (CE) 78/2009 e regolamento (CE) 2019/2144). «…devono essere conformi al Attualmente in Svizzera non sono applicabili le agevolazioni regolamento (UE) 2019/2144; nazionali, ad esempio ai sensi della scheda 744 del VdTÜV sono applicabili le agevolazioni «Prüfung von äusseren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der nazionali di organi di controllo Klassen M1 und N1» (Controllo delle parti esterne di veicoli a accreditati nell’UE.» motore delle categorie M1 e N1). Se il fornitore/produttore non

è in grado di farlo, la prova può essere fornita da un organo di controllo riconosciuto (OCR) dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

L’applicabilità delle agevolazioni nazionali da parte degli organi di controllo accreditati nell’UE evita sviluppi sfavorevoli in termini di concorrenza. Innanzitutto vengono eliminati gli

25 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

26 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). 62/65 ASTRA-D-33DB3401/688