Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

5 Ulteriori riscontri di VFAS sull’OETV

VFAS in merito all’articolo 102a capoverso 2 OETV: Nessun obbligo di registrazione dei dati di eventi secondo il diritto UE per autovetture e veicoli commerciali leggeri importati direttamente

Art. 102a24 Sistema di registrazione dei dati di eventi secondo il diritto UE

2Sono esclusi dall’obbligo di dotazione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1.

Modifica / controproposta Motivazione

VFAS Il testo dell’articolo 102a L’introduzione di una registrazione dei dati di eventi secondo il capoverso 2 deve essere diritto UE per autovetture e veicoli commerciali leggeri importati modificato come segue: direttamente deve essere respinta, in particolare se si considera «…costruttori che producono che né il popolo né il Parlamento hanno deciso in merito a complessivamente non più di 1500 questo articolo rilevante per la protezione dei dati. Molti dei veicoli all’anno delle categorie M1 e sistemi di assistenza richiesti (ad es. protezione contro

N1, nonché veicoli importati ciberattacchi e software non autorizzati, sistemi di assistenza direttamente in Svizzera per uso per retromarcia, frenata d’emergenza, angolo morto,

proprio. anticollisione frontale e assistenza al mantenimento di corsia)

sono già oggi inclusi nei veicoli privi di approvazione generale UE. Tuttavia, poiché questi sistemi di assistenza sono testati secondo altre norme, per motivi puramente formali non

soddisfano la prova di cui al regolamento (UE) 2019/2144.

Ricordiamo che le norme di sicurezza americane sono

pionieristiche, ad esempio l’obbligo di una terza luce dei freni (all’epoca doveva essere disattivata in Svizzera) o l’obbligo della telecamera di retromarcia, recepito anni dopo nel diritto dell’UE. Inoltre, alla fine degli anni Ottanta, sono stati consegnati veicoli americani dotati di catalizzatori, che è stato necessario

rimuovere per poter procedere all’immatricolazione in Svizzera. Per questo motivo è consigliabile orientarsi alle normative ONU, più generali e che tengono conto dei nuovi sviluppi nei diversi Paesi. Il recepimento di una determinata normativa, come in questo caso il regolamento UE, significherebbe escludere a priori le innovazioni e gli standard più recenti provenienti da Stati al di fuori dell’UE.

• L’accesso al mercato non deve essere impedito. Un

rimando al regolamento (UE) 2019/2144 creerebbe un ostacolo tecnico al commercio e impedirebbe l’accesso al mercato dei veicoli privi di approvazione generale UE. Ciò pregiudicherebbe inutilmente la concorrenza: l’assortimento di automobili verrebbe ridotto a causa dell’ostacolo al commercio. I consumatori

verrebbero limitati nella loro libertà di scelta e la concorrenza nell’assortimento sarebbe ridotta.

• La LOTC non viene sufficientemente considerata. La legge

federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio esige l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche dei principali (di regola: la maggior parte dei) partner commerciali della

Svizzera. Questa modifica di legge è in diretto contrasto con i principi fondamentali della LOTC. Tale norma non è compatibile con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio.

• I veicoli interessati non presentano alcuna anomalia nella

statistica degli incidenti. La quota di mercato dei veicoli privi di approvazione generale UE rispetto alle nuove immatricolazioni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è inferiore allo 0,9 per cento. Nelle statistiche degli incidenti non sono note cifre rilevanti relative ai veicoli citati. Una normativa così drastica è sproporzionata.

24 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3218). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). 61/65 ASTRA-D-33DB3401/688