Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine

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b. i recapiti del gestore del sistema di trasmissione competente;

c. i recapiti del responsabile della solidariet‡;

d. il giorno di consegna;

e. il volume di gas in kilowattora al giorno (kWh/g);

f. il punto di consegna;

g. i costi probabili;

h. i dati dei destinatari dei pagamenti.

Secondo gli articoli 8 e 9 dell’Accordo bilaterale e l’articolo 12 dell’Accordo trilaterale, il costo delle misure obbligatorie si compone dei seguenti elementi:

a. il prezzo del gas, che corrisponde alla media degli ultimi prezzi a pronti nelle borse tedesca, italiana e francese;

b. i costi di trasporto fino al confine svizzero;

c. la compensazione dei danni ai settori economici interessati;

d. le eventuali spese di procedura non giudiziarie e giudiziarie collegate ai danni causati dalle misure sovrane di solidariet‡.

Le eventuali compensazioni e i relativi importi saranno disciplinati nel dettaglio nel quadro di ordinanze in materia di misure sovrane, che troverebbero fondamento negli articoli 31 e 32 LAP. L’articolo 12 dell’Accordo trilaterale sancisce che le compensazioni si basano sul diritto svizzero; nella fattispecie, si fa riferimento all’articolo 38 LAP.

» il Consiglio federale a decidere se presentare offerte di misure obbligatorie di solidariet‡. In caso affermativo, conformemente all’articolo 5 dell’Accordo bilaterale, l’UFAE le trasmette alle autorit‡ competenti della Parte richiedente utilizzando i recapiti indicati.

Articolo 11

Swissgas, i gestori del gasdotto di transito, i responsabili delle zone di bilancio, i gestori di rete e altri portatori d’interesse del settore del gas sono tenuti a consegnare i volumi di gas concordati al punto di consegna e a mettere a disposizione le necessarie capacit‡ di trasporto.

Articolo 12

Swissgas addebita i costi delle misure volontarie di solidariet‡ alle parti contraenti in Germania e Italia. Per le misure obbligatorie Ë invece il Delegato a occuparsi della fatturazione. Solo i costi concordati con la Parte richiedente possono essere fatturati. A garanzia degli obblighi di pagamento in caso di misure obbligatorie è stanziato un credito d’impegno di 1 miliardo di franchi. Tale credito Ë oggetto di un decreto federale autonomo (analogamente a quanto avviene per la garanzia statale concessa a Swissgas) che viene sottoposto al Parlamento in relazione all’approvazione dell’Accordo e non costituisce pertanto parte integrante dell’avamprogetto di ordinanza.

Articolo 13

I ricavi generati dalle forniture di gas alla Germania e all’Italia in virtù dell’Accordo trilaterale vengono ridistribuiti in base al principio di causalit‡ agli operatori di mercato svizzeri che hanno reso possibili le forniture.

Articolo 14

Swissgas, i responsabili delle zone di bilancio, i responsabili dei gruppi di bilancio, i gestori di rete e altre imprese del settore del gas sono tenuti a mettere a punto entro sei mesi