Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine
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dall’entrata in vigore dell’avamprogetto di ordinanza una strategia per l’attuazione delle misure preparatorie e redigono un rapporto all’attenzione del Delegato.
Articolo 15
Il Delegato rappresenta l’AEP nel suo complesso (art. 58 LAP e art. 2 cpv. 1 OAEP5), dirige i settori e l’UFAE. » pertanto responsabile dell’esecuzione dell’avamprogetto di ordinanza e vigila sulla pertinenza, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate. Emana le necessarie istruzioni a uso di Swissgas e di altri portatori d’interesse del settore del gas. Tali istruzioni precisano gli obblighi, tra cui spiccano in particolare quello di informare e di presentare regolarmente un rapporto. Il rispetto degli obblighi e la regolare attuazione dell’Accordo trilaterale vengono periodicamente verificati dall’AEP nell’ambito delle strutture esistenti.
Articolo 16
L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista subito dopo l’approvazione dell’Accordo trilaterale da parte del Parlamento e la successiva ratifica ad opera del Consiglio federale. Rester‡ in vigore fino all’introduzione della prevista legge sull’approvvigionamento di gas (LApGas).
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
A prescindere dal verificarsi di un caso di solidariet‡, a Swissgas viene corrisposta un’indennità per assicurare la necessaria prontezza operativa. L’indennità si fonda sugli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 LAP e sar‡ finanziata con i mezzi esistenti dell’UFAE fino all’entrata in vigore della prevista legge sull’approvvigionamento di gas. L’importo sar‡ determinato dall’UFAE sulla base delle indennit‡ versate ad altre organizzazioni ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento. L’ordinanza – e quindi l’indennità prevista – rimarr‡ in vigore fino all’entrata in vigore della LApGas. L’attuazione dell’Accordo trilaterale comporta un onere supplementare per l’UFAE, che viene compensato internamente. Non sussiste quindi un accresciuto fabbisogno in termini di personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le citt‡, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Comuni sono interessati indirettamente, in particolare in veste di proprietari di societ‡ di fornitura di gas. Se la Svizzera dovesse presentare una richiesta di solidariet‡, il gas verrebbe rivenduto da Swissgas al prezzo di costo. Le imprese del settore del gas sarebbero obbligate a cooperare.
5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
In caso di grave penuria, grazie all’Accordo trilaterale è possibile chiedere l’applicazione di misure di solidariet‡ per continuare ad approvvigionare i clienti protetti nel quadro della solidariet‡. Le economie domestiche e i servizi essenziali verrebbero riforniti di gas per il riscaldamento o per il proseguimento delle attività. I costi derivanti dall’acquisto di gas nel quadro delle misure di solidariet‡ saranno a carico dei clienti finali che beneficiano di tali misure. La fatturazione dei costi Ë analoga alla consueta prassi in uso tra i fornitori di gas e i clienti finali in circostanze normali.
Se alla Svizzera viene chiesto di prestare solidariet‡, gli impianti bicombustibili nonchÈ i consumatori di gas industriali possono decidere di aderire alle misure volontarie di solidariet‡ offrendo gas alla Germania e all’Italia a un prezzo da loro stessi stabilito. In caso di misure