Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine
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obbligatorie, invece, potrebbero essere contingentati o costretti a una commutazione degli impianti dietro compensazione. Anche i clienti protetti nel quadro della solidariet‡ potrebbero essere obbligati a limitare il proprio consumo.
A prescindere dal verificarsi di un caso di solidariet‡, a Swissgas viene corrisposta un’indennità per garantire la prontezza operativa necessaria all’attuazione dell’Accordo trilaterale. L’indennità si fonda sugli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 LAP e sar‡ finanziata con i mezzi esistenti dell’UFAE.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilit‡ con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto di ordinanza, l’Accordo bilaterale e l’Accordo trilaterale non contengono disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
6.2 Forma dell’atto
L’attuazione dell’Accordo trilaterale avviene per mezzo di un’ordinanza del Consiglio federale. Questa si fonda sulla LAP, in particolare sulla competenza generale del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 57 capoverso 1 in materia di emanazione di disposizioni d’esecuzione.
PoichÈ attualmente in Svizzera non sussiste, nÈ sembra imminente, una situazione di grave penuria nell’approvvigionamento di gas, le disposizioni nella sezione 2 dell’avamprogetto di ordinanza (richieste di fornitura di gas da parte della Svizzera) non vanno intese come misura d’intervento, bensÏ come misura preparatoria ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 LAP.
Secondo l’articolo 61 capoverso 2 LAP, per adempiere obblighi internazionali il Consiglio federale puÚ prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non Ë sopraggiunta o non Ë imminente alcuna situazione di grave penuria. Il suddetto articolo funge da base per le disposizioni della sezione 3 dell’avamprogetto di ordinanza (richieste di fornitura da parte dell’estero), che disciplina i casi in cui la Germania o l’Italia chiedono la solidariet‡ della Svizzera.
L’avamprogetto di ordinanza incarica Swissgas di predisporre l’attuazione delle misure di solidariet‡ secondo l’Accordo trilaterale in vista di un’eventuale situazione di grave penuria di gas in Svizzera. La delega di compiti di diritto pubblico a Swissgas si fonda sull’articolo 60 capoverso 1 lettera c LAP.
6.3 Subordinazione al freno alle spese
L’avamprogetto di ordinanza non contiene nÈ nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste).
6.4 Conformit‡ alla legge sui sussidi
La Confederazione ha interesse all’adempimento del compito affidato a Swissgas. La delega a Swissgas si basa sull’articolo 60 capoverso 1 LAP. Vi è il rischio che, senza un’indennità, tale compito non venga debitamente attuato. L’indennità sar‡ finanziata con i mezzi esistenti dell’UFAE fino all’entrata in vigore della prevista legge sull’approvvigionamento di gas.